Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30410 del 21/11/2019

Cassazione civile sez. I, 21/11/2019, (ud. 11/11/2019, dep. 21/11/2019), n.30410

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. PERRINO Angelina Maria – rel. Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. ANDRONIO Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 24846 del ruolo generale dell’anno 2018

proposto da:

B.S., rappresentato e difeso, giusta procura speciale in

calce al ricorso, dall’avv. Francesco Bonatesta, presso lo studio

del quale in Ravenna, al viale della Lirica, n. 43, elettivamente si

domicilia;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno;

– intimato –

per la cassazione del decreto del Tribunale di Bologna n. 2460/18

depositato in data 30 luglio 2018.

Fatto

RILEVATO

che:

– B.S., cittadino (OMISSIS), ha impugnato il provvedimento della Commissione territoriale di diniego del riconoscimento della protezione internazionale e di quella umanitaria innanzi al Tribunale di Bologna che, con decreto del 30 luglio 2018, ha rigettato il ricorso;

– a sostegno della decisione il Tribunale ha evidenziato che il racconto reso dal ricorrente era inattendibile perchè in parte inverosimile e contraddittorio, e in parte generico e stereotipato; che non sussistevano i presupposti della protezione sussidiaria, in considerazione del fatto che la consultazione delle COI più recenti e accreditate non evidenziano la sussistenza nell’Edo State, regione di provenienza dell’istante, di alcun conflitto armato in corso; che, infine, non sussistevano i presupposti della protezione umanitaria, giacchè ha ritenuto giustificata la richiesta da motivi economici;

– B.S. propone ricorso per cassazione affidato a tre

motivi, mentre l’intimato non si è costituito.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– Con il primo e il secondo motivo, da esaminare congiuntamente, perchè connessi, è denunziata violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, commi 3 e 5, là dove il Tribunale avrebbe erroneamente valutato l’attendibilità del ricorrente, senza verificare la compatibilità del racconto con le fonti esterne e internazionali (primo motivo), nonchè violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 2 e art. 14, lett. b), perchè il Tribunale avrebbe dovuto ritenere attendibile il ricorrente e per conseguenza si sarebbe dovuto attivare per richiedere informazioni precise sulla condizione della regione di provenienza dell’istante (secondo motivo);

la complessiva censura è inammissibile, poichè la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino è apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, censurabile nei limiti del nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e, quindi, senz’altro non in ordine alla coerenza e alla plausibilità delle dichiarazioni rese (tra varie, vedi Cass. nn. 13383 e 13384/2019); non sono configurabili la necessità e la possibilità stessa per il giudice di merito – qualora non siano dedotti fatti attendibili e concreti, idonei a consentire un approfondimento ufficioso – di operare ulteriori accertamenti;

– ciò perchè, in materia di protezione internazionale, l’accertamento del giudice di merito deve avere a oggetto la credibilità soggettiva della versione del richiedente circa l’esposizione a rischio grave alla vita o alla persona; sicchè, qualora le dichiarazioni siano giudicate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva stabiliti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, non occorre procedere a un approfondimento istruttorio officioso circa la prospettata situazione persecutoria nel Paese di origine (Cass. n. 16925/2018; Cass., n. 28862/2018; da ultimo, in termini, Cass. nn. 24408 e 24405/19);

– nel caso concreto, il Tribunale ha diffusamente e adeguatamente motivato in ordine alle ragioni per le quali la narrazione dell’istante non è credibile, quanto al nucleo centrale delle sue dichiarazioni, concernente l’avvelenamento che avrebbe subito dalle sorellastre allo scopo di non farlo diventare capovillaggio e le cure cui sarebbe stato sottoposto, che gli avrebbero determinato le cicatrici che ha sul ventre;

– allo scopo, il Tribunale ha fatto leva sulle informazioni del paese di origine che smentiscono la procedura riferita sul conseguimento del titolo di capovillaggio, nonchè sulle caratteristiche delle cicatrici, praticate perchè ritenute decorative; laddove il ricorrente non ha allegato circostanze specifiche bisognose di approfondimento istruttorio;

col terzo mezzo è prospettata la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, là dove il Tribunale avrebbe trascurato la sussistenza dei seri motivi idonei al riconoscimento della protezione umanitaria;

– il motivo è inammissibile;

– il Tribunale era chiamato a valutare la sussistenza del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 5, comma 6, all’esito di una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio potesse determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel paese d’accoglienza (Cass. 4455/2018);

– il Tribunale non si è sottratto a questo compito, evidenziando che il ricorrente ha avviato un processo d’integrazione non ancora concluso, non gli sono stati prescritti trattamenti farmacologici e chirurgici per i suoi problemi di salute e ha la madre, con la quale è in contatto, nel Paese di provenienza;

– il ricorso è quindi inammissibile; nulla per le spese, in mancanza di attività difensiva.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 11 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2019

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