Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30175 del 20/11/2019

Cassazione civile sez. trib., 20/11/2019, (ud. 24/09/2019, dep. 20/11/2019), n.30175

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liliana Maria Teresa – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4097-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente

contro

D.B.F.P., D.B.F., D.B.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3751/2017 della COMM.TRIB.REG. di ROMA,

depositata il 21/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di ennsi cllio del

24/09/2019 dal Consigliere Dott. GIACOMO MARIA STALLA.

Fatto

RILEVATO

che:

p. 1. L’Agenzia delle Entrate propone un motivo di ricorso per la cassazione della sentenza n. 3751/17 del 21 giugno 2017, con la quale la commissione tributaria regionale del Lazio ha ritenuto inammissibile l’appello da essa proposto avverso alla sentenza con la quale la CTP di Roma aveva annullato l’avviso di accertamento catastale notificato a D.B.F., F. ed A. in relazione ad un immobile abitativo (sito in Roma, microzona residenziale n. 1) fatto oggetto di revisione parziale di classamento e rendita, ai sensi del D.P.R. n. 138 del 1998 e della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335.

La commissione tributaria regionale, in particolare, ha rilevato che: – nel termine di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992,art. 32, comma 1, (20 giorni liberi prima della data di trattazione) l’Agenzia delle Entrate aveva depositato unicamente l’avviso di spedizione dell’atto di appello alla controparte, non anche l’avviso di ricezione ed avvenuta consegna di esso; – quest’ultimo documento, ancorchè acquisito dal difensore dell’agenzia delle entrate fin dal 16 giugno 2016, era stato depositato unicamente all’udienza di discussione del 19 aprile 2017 e, dunque, senza l’osservanza del suddetto termine di cui all’art. 32 cit., considerato perentorio anche dalla giurisprudenza di legittimità.

Stante la tardività della prova di regolare integrazione del contraddittorio e la mancata costituzione in giudizio degli appellati, l’appello doveva essere dichiarato inammissibile.

Nessuna attività difensiva è stata posta in essere in questa sede dai D.B..

p. 2.1 Con l’unico motivo di ricorso si lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 32, comma 2, e delle citate disposizioni di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992. Per non avere la Commissione Tributaria Regionale considerato che: – come anche stabilito da Cass.n. SSUU 13452/17, la mancanza della ricevuta di spedizione poteva essere surrogata dal deposito dell’avviso di ricevimento nel quale la data di spedizione risultasse asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario; – nel caso di specie, l’atto di appello, con l’avviso di spedizione, era stato depositato il 6 luglio 2016 e, pertanto, entro i 30 giorni dalla ricezione del plico da parte dei D.B., intervenuto in data 15 giugno 2016; – la successiva produzione (all’udienza di discussione) della ricevuta di avvenuta consegna del plico non era assoggettata alla preclusione dei 20 giorni liberi di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32, invece relativa alle sole produzioni probatorie dei fatti di causa.

p. 2.2 II motivo è fondato nei termini che seguono.

Va premesso che il problema di causa non riguarda la tempestività dell’appello (del tutto pacifica) ma la regolare instaurazione del contraddittorio nei confronti dei contribuenti appellati.

Da ciò consegue l’estraneità della presente fattispecie a quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità richiamata dall’agenzia delle entrate (SSUU cit.), secondo cui: “nel processo tributario, non costituisce motivo d’inammissibilità del ricorso (o dell’appello), che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente (o l’appellante), al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l’avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purchè nell’avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datarlo. Solo in tal caso, infatti, l’avviso di ricevimento è idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione; invece, in loro mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull’avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso (o dell’appello), unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall’agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l’impugnazione dell’atto (o della sentenza)”.

Nel caso in esame, all’opposto, non si discute di mancata produzione, all’atto della costituzione dell’appellante, della ricevuta di ‘spedizionè del plico, ma proprio della mancata produzione, nel termine suddetto, dell’avviso di ‘ricevimento e consegnà.

Ciò premesso, la doglianza è pur tuttavia da accogliere là dove evidenzia come la CTR abbia introdotto una causa di inammissibilità del ricorso in appello in realtà non prevista dalla legge.

Secondo il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, in tema di costituzione in giudizio (norma richiamata, per l’appello, dall’art. 53): “Il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d’inammissibilità deposita, nella segreteria della commissione tributaria adita, o trasmette a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, l’originale del ricorso notificato a norma degli artt. 137 c.p.c. e ss., ovvero copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale (…)”.

Questa corte di legittimità ha chiarito che, ferma restando la necessaria allegazione, all’atto della costituzione del ricorrente, dell’avviso di spedizione ai fini della verifica di tempestività del ricorso (a certe condizioni surrogabile, come stabilito dalla sentenza SSUU cit., dalla produzione dell’avviso di ricevimento), l’avviso di ricevimento attestante il perfezionamento della notifica e la corretta instaurazione del contraddittorio può essere allegato anche in un momento successivo, individuabile nell’inizio della fase decisionale del processo.

Ha affermato Cass. ord. n. 23793/18 che: “Nel processo tributario, allorchè l’atto di appello sia notificato a mezzo del servizio postale (vuoi per il tramite di ufficiale giudiziario, vuoi direttamente dalla parte ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16) e l’appellato non si sia costituito, l’appellante ha l’onere – a pena di inammissibilità del gravame – di produrre in giudizio, prima della discussione, l’avviso di ricevimento attestante l’avvenuta notifica, od in alternativa di chiedere di essere rimesso in termini, ex art. 153 c.p.c., per produrre il suddetto avviso e di essersi attivato per tempo nel richiedere un duplicato all’amministrazione postale, previa dimostrazione di averlo incolpevolmente perduto (…).”

Si tratta di orientamento confermativo di Cass. 9769/08, la quale – in analoga fattispecie di appello tributario notificato a mezzo posta – ha in motivazione osservato: “Così delineati i termini della controversia, va osservato che le Sezioni unite di questa Corte hanno, di recente, puntualizzato: che la produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato spedito per la notificazione di un atto d’impugnazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 149 c.p.c., non configura elemento costitutivo del procedimento notificatorio, ma è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione probatoria dell’intervenuto perfezionamento del procedimento medesimo e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio; che tuttavia, in difetto di produzione dell’avviso di ricevimento sino all’inizio della discussione ed in mancanza di esercizio di attività difensiva da parte dell’intimato, l’impugnazione va dichiarata inammissibile, giacchè non è prevista la concessione di un termine per il deposito e non ricorrono i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c. (essendo questa correlata al rilievo di ‘un vizio che importi la nullità della notificazionè); che dall’indicata soluzione può prescindersi soltanto se il difensore del ricorrente chieda in udienza, ai sensi dell’art. 184 bis c.p.c., di essere rimesso in termini per il deposito dell’avviso, attestando di esserne incolpevolmente privo e, contestualmente, offrendo la prova documentale di essersi per tempo attivato nel richiedere all’amministrazione postale un duplicato dell’avviso, ai sensi di quanto previsto dalla L. n. 890 del 1982, art. 6, comma 1 (cfr. Cass. SU 627/08). Alla luce di tale criterio – che è suscettibile di applicazione anche alle notifiche a mezzo posta a cura diretta della parte, previste, ai fini del processo tributario, dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, il ricorso (…) si rivela infondato”.

Nè l’allegazione dell’avviso di ricevimento del ricorso (la cui restituzione da parte dell’amministrazione postale può intervenire anche oltre il termine ultimo di costituzione in giudizio del ricorrente) poteva ritenersi impedita estendendosi al grado di appello la preclusione prevista dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32, per il primo grado di giudizio, dal momento che questa disposizione – pur di natura perentoria, come osservato dalla CTR – risponde alla diversa esigenza di fissare definitivamente gli estremi di merito del dibattito probatorio (ulteriormente argomentabile con memorie assoggettate alla medesima preclusione temporale) nell’ambito di un processo già ritualmente instaurato nel contraddittorio delle parti; ma non si riferisce a quella peculiare dimostrazione del fatto processuale originario inerente alla costituzione stessa del contraddittorio nel grado.

Dimostrazione che attiene, appunto, alla sola instaurazione del rapporto processuale, senza con ciò essere in alcun modo in grado di orientare la decisione in pregiudizio della controparte non costituitasi.

Va detto che il tenore del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, comma 1, è stato vagliato anche dal giudice delle leggi il quale – nel dichiarare inammissibile la questione di l.c. di tale norma nella parte in cui prevede, per il caso di ricorso spedito per posta, il deposito nella segreteria della Commissione tributaria adita della sola fotocopia della ricevuta della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale e non anche del relativo avviso di ricevimento, allorchè il resistente non si costituisca in giudizio – ha seppure incidentalmente evidenziato come anche nel processo tributario sia applicabile il principio espresso dalla L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 5, comma 3, secondo cui, nel caso di iscrizione a ruolo prima del ritorno dell’avviso postale di ricevimento e, quindi, anche nel caso di costituzione del ricorrente nel giudizio tributario (costituzione che, ai sensi della disposizione censurata, avviene indipendentemente dal possesso e dalla produzione di detto avviso), “la causa non potrà essere messa in decisione se non sia allegato agli atti l’avviso di ricevimento, salvo che il convenuto si costituisca”.

Nel caso di specie, è la stessa CTR a riferire che la cartolina di ricevimento della notificazione del ricorso in appello venne dall’agenzia delle entrate depositata “all’udienza del 19 aprile 2017”; dunque, secondo il suddetto indirizzo, tempestivamente e senza necessità alcuna di istanza di rimessione in termini.

Ne segue l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata; la causa va rinviata alla commissione tributaria regionale del Lazio la quale, in diversa composizione, esaminerà nel fondo l’appello erroneamente dichiarato inammissibile. Il giudice di rinvio si pronuncerà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

accoglie il ricorso;

cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della quinta sezione civile, il 24 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2019

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