Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9789 del 04/05/2011
Cassazione civile sez. II, 04/05/2011, (ud. 09/03/2011, dep. 04/05/2011), n.9789
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ODDO Massimo – Presidente –
Dott. BUCCIANTE Ettore – rel. Consigliere –
Dott. MATERA Lina – Consigliere –
Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 22570/2005 proposto da:
T.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIALE DEGLI AMMIRAGLI 119, presso lo studio dell’avvocato
FASSARI Osvaldo, che lo rappresenta e difende unitamente agli
avvocati TRINCO STEFANO, ZORTEA MASSIMO;
– ricorrente –
contro
PREFRA COMO;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1062/2004 del GIUDICE DI PACE di COMO,
depositata il 03/11/2004;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
09/03/2011 dal Consigliere Dott. ETTORE BUCCIANTE;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza indicata in epigrafe sono state respinta le opposizioni proposte da T.A. avverso le ordinanze ingiunzioni con cui gli erano state irrogate sanzioni pecuniarie, per aver emesso, in nome della società New Sounds 2000, assegni bancari dopo la revoca dell’autorizzazione del trattario.
Contro tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione T. A., in base a cinque motivi. La Prefettura di Como non ha svolto attività difensive nel giudizio di legittimità.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
T.A. non ha depositato l’avviso di ricevimento del plico raccomandato contenente il ricorso per cassazione, consegnato dall’ufficiale giudiziario alla posta per la spedizione alla Prefettura di Como.
Ne consegue che l’impugnazione deve essere dichiarata inammissibile, poichè il documento di cui è stata omessa la produzione – o un suo duplicato, ove risulti smarrito – è l’unica prova idonea a dimostrare l’avvenuta notificazione dell’atto introduttivo del giudizio di legittimità, in caso di mancata costituzione dell’intimato (Cass. s.u. 14 gennaio 2008 n. 627).
Non vi è da provvedere sulle spese di questo giudizio, appunto perchè la Prefettura di Como non vi ha svolto attività difensive.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 9 marzo 2011.
Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2011