Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30296 del 20/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 20/11/2019, (ud. 11/07/2019, dep. 20/11/2019), n.30296

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28029-2017 proposto da:

R.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO

66, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO CONSOLI XIBILIA, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIUSEPPE CONSOLI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA (OMISSIS),

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE (OMISSIS), in persona dei

rispettivi Ministri pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che

li rappresenta e difende ope legis;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 5945/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 07/10/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 11/07/2019 dal Consigliere Relatore Dott. SCODITTI

ENRICO.

Fatto

RILEVATO

che:

con atto di citazione del 23 maggio 2002 R.G. ed altri convennero in giudizio innanzi al Tribunale di Roma la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il Ministero della Salute, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Università degli Studi di Catania chiedendo la condanna al pagamento di adeguata remunerazione per il periodo di specializzazione medica, ovvero il risarcimento del danno derivante dalla mancata attuazione di direttiva comunitaria. Il Tribunale adito accolse la domanda condannando i Ministeri in solido al pagamento della somma di Euro 11.103,82 per ogni anno di frequenza del corso di specializzazione oltre interessi. Avverso detta sentenza proposero appello principale i Ministeri ed incidentale il R. ed altri. La Corte d’appello di Roma rigettò entrambi gli appelli. Proposto ricorso per cassazione dai Ministeri, con sentenza n. 4240 del 2012 la Corte di Cassazione, in parziale accoglimento del ricorso, cassò la sentenza di appello rinviando alla corte territoriale.

Con sentenza di data 7 ottobre 2016 la Corte d’appello di Roma, in parziale riforma della sentenza di primo grado, condannò i Ministeri in solido al pagamento della somma di Euro 6.713,94 per ogni anno di frequenza del corso di specializzazione oltre interessi, disponendo la compensazione delle spese in considerazione dei contrasti giurisprudenziali. Osservò la corte territoriale per quanto qui rileva che, in base al principio enunciato dal giudice di legittimità della liquidazione del danno ai sensi della L. n. 370 del 1999, competeva la somma di Euro 6.713,94 per ogni anno di frequenza del corso e che in mancanza di allegazioni, e stante l’omesso deposito del fascicolo di parte, andava riconosciuta al R. la durata triennale del corso.

Ha proposto ricorso per cassazione R.G. sulla base di tre motivi e resistono con unico controricorso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze. Il relatore ha ravvisato un’ipotesi d’inammissibilità del ricorso. Il Presidente ha fissato l’adunanza della Corte e sono seguite le comunicazioni di rito.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 346 e 329 c.p.c., dell’art. 132c.p.c., n. 4 e dell’art. 112 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Con il secondo motivo, trattato unitariamente al primo, si denuncia omesso esame del fatto decisivo e controverso ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Osserva il ricorrente che i Ministeri convenuti non avevano proposto appello in ordine al quantum, sul quale si era pertanto formato il giudicato interno (nonostante il giudicato fosse stato eccepito la sentenza di appello cassata nulla aveva dichiarato al riguardo, afferma il ricorrente), e che la durata del corso era di quattro e non di tre anni, come si evince dalla certificazione depositata nel fascicolo di primo grado.

Con il terzo (indicato come secondo) motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., dell’art. 58 disp. att. c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4. Osserva il ricorrente che circa la compensazione delle spese era stata fatta applicazione della disposizione entrata in vigore il 1 marzo 2006 e che la generica indicazione di contrasti giurisprudenziali era inidonea ad integrare il requisito delle gravi ed eccezionali ragioni.

Il ricorso è inammissibile. Avuto riguardo all’epoca di introduzione del giudizio, antecedente il 4 luglio 2009, il termine di decadenza dall’impugnazione era 7 novembre 2017, mentre il ricorso è stato notificato in data 21 novembre 2017 e dunque tardivamente.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 11 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2019

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