Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9694 del 03/05/2011
Cassazione civile sez. III, 03/05/2011, (ud. 30/03/2011, dep. 03/05/2011), n.9694
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –
Dott. CHIARINI M. Margherita – Consigliere –
Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –
Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 9973-2006 proposto da:
Z.N. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIALE G MAZZINI 117, presso lo studio dell’avvocato GIUGNI
UMBERTO MARIA, che lo rappresenta e difende giusta delega a margine
del ricorso;
– ricorrente –
contro
COMUNE CATANIA; Se.Ri.t. BMPS;
– intimata –
avverso la sentenza n. 503/2006 del GIUDICE DI PACE di CATANIA,
emessa il 23/01/2006, depositata il 31/01/2006 R.G.N. 6704/05;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
30/03/2011 dal Consigliere Dott. FRANCO DE STEFANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
CICCOLO Pasquale Paolo Maria che ha concluso con l’accoglimento del
ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Z.N. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 503/06 del 31.1.06 del Giudice di Pace di Catania, con la quale è stata dichiarata inammissibile la sua opposizione avverso un sollecito di pagamento fondato su due cartelle esattoriali (per Euro 244,06 ed Euro 209,58) emesse nei suoi confronti dall’esattore Montepaschi SE.RI.T. per conto del Comune di Catania.
1.2. Gli intimati non svolgono attività difensiva ed all’udienza pubblica del 30.3.11 nessuno compare alla discussione orale.
2. Lo Z. affida il gravame ad un unitario ed indistinto motivo di violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando che erroneamente il giudicante avrebbe individuato, nell’oggetto della domanda, il sollecito di pagamento anzichè le due cartelle esattoriali in esso richiamate, così facendone discendere la declaratoria di inammissibilità.
3. Peraltro, in violazione del principio di autosufficienza (sul quale, in generale, v., tra le ultime, Cass. 30 aprile 2010 n. 10605 e Cass. ord. 23 marzo 2010 n. – 6937), nel ricorso non sono riportati i passaggi degli atti indispensabili, che risultano soltanto genericamente indicati (vedasi terzo periodo della seconda facciata del ricorso, con richiamo alle “pagg. 1, 2, 3 e 4 – atto di citazione” e “pagg. 1, 2 e 3” della memoria conclusionale, ovvero al doc. 6 fascicolo di parte opponente, senza neppure indicazione di che cosa si tratti): pertanto, non avendo diretto accesso questa Corte agli atti del giudizio, in ragione della struttura impressa dal ricorrente al motivo di ricorso, è impossibile verificare la stessa sussistenza delle circostanze da questi dedotte a sostegno del gravame.
4. Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso; ma, per la carenza di attività difensiva degli intimati, non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della terza sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 30 marzo 2011.
Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2011