Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9614 del 02/05/2011
Cassazione civile sez. lav., 02/05/2011, (ud. 10/03/2011, dep. 02/05/2011), n.9614
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –
Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –
Dott. NOBILE Vittorio – rel. Consigliere –
Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –
Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 11628/2007 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso
lo studio dell’avvocato FIORILLO Luigi, rappresentata e difesa
dall’avvocato TOSI PAOLO, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
S.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
GERMANICO 172, presso lo studio dell’avvocato GALLEANO Sergio Natale
Edoardo, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 301/2006 della CORTE D’APPELLO di MILANO,
depositata il 11/04/2006, r.g.n. 1372/05;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
10/03/2011 dal Consigliere Dott. VITTORIO NOBILE;
udito l’Avvocato FIORILLO per delega TOSI PAOLO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
GAETA Pietro, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 128/2005 il Giudice del lavoro del Tribunale di Como rigettava la domanda, proposta da S.D. nei confronti della s.p.a. Poste Italiane, diretta ad ottenere l’accertamento della nullità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato per il periodo 24-7-2002/30-9-2002, con conseguente accertamento della sussistenza di un rapporto a tempo indeterminato e con condanna della società alla riammissione in servizio e al pagamento delle retribuzioni maturate, con gli accessori.
Lo S. proponeva appello avverso la detta sentenza, chiedendone la riforma con l’accoglimento della domanda.
La società si costituiva resistendo al gravame.
La Corte d’Appello di Milano, con sentenza depositata l’11-4-2006, in riforma della pronuncia di primo grado, accertata la nullità del termine apposto al contratto de quo, dichiarava che dal 24-7-2002 si era instaurato fra le parti un rapporto a tempo indeterminato e condannava la società a riammettere lo S. nel posto di lavoro e a pagargli la retribuzione pari ad Euro 1478,14 mensili dal 21-6-2004, oltre rivalutazione e interessi, il tutto oltre al pagamento delle spese del doppio grado.
Per la cassazione di tale sentenza la s.p.a. Poste Italiane ha proposto ricorso con due motivi corredati dai quesiti di diritto ex art. 366 bis c.p.c., che va applicato nella fattispecie ratione temporis.
Lo S. ha resistito con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c., ed infine è stata depositata copia di verbale di conciliazione in sede sindacale concluso tra le parti in data 22-9-2008.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va dichiarato inammissibile.
Dal verbale di conciliazione prodotto in copia risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che – in caso di fasi giudiziali ancora aperte – le stesse saranno definite in coerenza con il presente verbale.
Osserva il Collegio che il suddetto verbale di conciliazione si palesa idoneo a dimostrare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo; alla cessazione della materia del contendere consegue pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutato l’interesse ad agire (Cass. S.U. 29 novembre 2006 n. 25278, Cass. 13-7-2009 n. 16341).
Ricorrono, inoltre, giusti motivi, considerato l’accordo intervenuto, per compensare le spese del giudizio di cassazione tra le parti.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 10 marzo 2011.
Depositato in Cancelleria il 2 maggio 2011