Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1744 del 28/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1744 Anno 2014
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: RAGONESI VITTORIO

ORDINANZA
sul ricorso 25489-2011 proposto da:
FALLIMENTO RONI ANGELO SRL IN LIQUIDAZIONE
00064530256 in persona del Curatore pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, PIAZZA VESCOVIO 21, presso lo studio
dell’avvocato MANFEROCE TOMMASO, che lo rappresenta e
difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente contro
GM PAVIMENTI FINITURE SAS DI GRIGGIO MICHELE
04312390265 in persona del titolare e legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA
GIULIANA 44, presso lo studio dell’avvocato GIOIOSO
RAFFAELLO, rappresentata e difesa dagli avvocati ZAMBIANCO

Data pubblicazione: 28/01/2014

GINO, ORTIS PELLIZZER, giusta mandato alle liti con procura
speciale a margine del controricorso;

controricortente

avverso il decreto nel procedimento R.G. 682/2011 del TRIBUNALE

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
05/11/2013 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott.
PIERFELICE PRATIS.

Ric. 2011 n. 25489 sez. MI – ud. 05-11-2013
-2-

di BELLUNO del 20.9.2011, depositato il 21/09/2011;

La Corte ,rilevato che sul ricorso n. 25489/11 proposto dal
Fallimento Roni Angelo srl nei confronti della GM Pavimenti e
finiture di Griggio Michele sas, il Consigliere relatore ha

“Il relatore Cons. Ragonesi , letti gli atti depositati..
considerato:
che il Fallimento Roni Angelo srl ha proposto ricorso per
cassazione affidato a un motivo avverso il decreto depositato
il 21.9.11 del Tribunale di Belluno con cui veniva accolta
l’opposizione alla stato passivo proposto dalla GM Pavimenti e
Finiture sas avverso l’esclusione del privilegio ex art. 2751 bis
n. 5 per il credito ammesso al passivo dal giudice delegato;
che l’intimata società ha resistito con controricorso.

Osserva
Con il motivo di ricorso il fallimento

ricorrente contesta il

decreto impugnato laddove non avrebbe tenuto conto del fatto

depositato la relazione che segue:

che la mancata iscrizione nel registro delle imprese artigiane
costituiva elemento ostativo al riconoscimento del privilegio di
cui all’art 2751 bis n. 5 c. c. pur in presenza dell’accertamento

dell ‘impresa.
Il motivo è manifestamente infondato.
Questa Corte ha ripetutamente affermato che il coordinamento
tra la disciplina codicistica e quella contenuta nella Legge
Speciale n. 443 del 1985, deve essere realizzato ritenendo che i
criteri richiesti dall’art. 2083 c. c., ed in genere dal codice civile,
valgano per la identificazione dell’impresa artigiana nei rapporti
interprivati, mentre quelli posti dalla legge speciale siano, invece,
necessari per fruire delle provvidenza previste dalla legislazione
(regionale) di sostegno, con la conseguenza che l’iscrizione
all’albo di un’impresa artigiana, legittimamente effettuata ai sensi
della citata L. n. 443 del 1985, art. 5, pur avendo natura
costitutiva, nei limiti sopra indicati, non spiega di per sè alcuna
influenza – neppure quale presunzione “iuris tantum” della natura
artigiana dell’impresa – ai fini dell’applicazione dell’art. 2751 bis

dell’esistenza degli elementi costitutivi della natura artigiana

c.c., n. 5, dettato in tema di privilegi, dovendosi, a tal fine,
ricavare la relativa nozione alla luce dei criteri fissati, in via
generale, dall’art. 2083 c.c. (Cass 11154/12; Cass. n. 19508/05,

Il ricorso , ove si condividano i testé riportati rilievi ,può
pertanto essere trattato in camera di consiglio ricorrendo i
requisiti di cui all’art 375 cpc .
PQM
Rimette il processo al Presidente della sezione per la trattazione
in Camera di Consiglio
Roma 15.7.13
Il Cons.relatore

Vista la memoria del fallimento ricorrente;
Considerato che non emergono elementi che possano portare a diverse
conclusioni di quelle rassegnate nella relazione di cui sopra e che
pertanto il ricorso va rigettato con condanna del ricorrente al pagamento
delle spese di giudizio liquidate come da dispositivo
PQM

14365/00).

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di
giudizio liquidate in euro 15-00,00 oltre euro 100,00 per esborsi ed oltre
accessori di legge.

Roma 5.11.13

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