Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9433 del 27/04/2011

Cassazione civile sez. VI, 27/04/2011, (ud. 31/03/2011, dep. 27/04/2011), n.9433

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

S.G. (OMISSIS) (quale procuratore antistatario

delle spese giudiziali di primo e di secondo grado), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA G. ZANARDELLI 16/20, presso l’ASSOCIAZIONE

GIUSTIZIA E SOCIETA’ – OSSERVATORIO PER L’EUROPA, rappresentato e

difeso da se medesimo;

– ricorrente –

contro

R.L., R.V. quali eredi di S.

F., elettivamente domiciliate in ROMA, VIA PANARO 25, presso lo

studio dell’avv. VISCO FRANCESCO, che le rappresenta e difende

unitamente all’avv. VINCENZO DE MICHELE, giusta procura speciale in

calce al controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

e contro

S.F., M.S., SA.GI.;

– intimate –

– ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 4035/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

28.5.09, depositata il 15/10/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

31/03/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. COSTANTINO

FUCCI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

1. L’Avvocato S.G. ha proposto ricorso per cassazione contro S.F. e nei confronti di M.S. e Sa.Gi. avverso la sentenza del 15 ottobre 2009, pronunciata dalla Corte di Appello di Roma nella controversia fra S. da un lato e dall’altro M.S. e S. G., delle quali esso ricorrente e’ stato nel giudizio di merito difensore.

Al ricorso hanno resistito con controricorso nel quale hanno svolto ricorso incidentale, V. e R.L., nella qualita’ di eredi di S.F., deceduta il (OMISSIS), cioe’ successivamente alla notificazione del ricorso.

Il ricorrente principale ha resistito al ricorso incidentale con controricorso.

2. Prestandosi entrambi i ricorsi ad essere trattati con il procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c., e’ stata redatta relazione ai sensi di tale norma, la quale e’ stata notificata agli avvocati delle parti e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

Parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. sono state esposte le seguenti testuali considerazioni:

“… 3. – Sia il ricorso principale che quello incidentale appaiono inammissibili.

Il ricorso principale – con il quale il ricorrente agisce quale procuratore antistatario riguardo alle spese giudiziali del giudizio di merito, deducendo “violazione dell’art. 93 c.p.c.”, per non avere la Corte d’Appello pronunciato sulla sua istanza di distrazione delle spese pur ritualmente formulata sia dalla citazione introduttiva di primo grado e poi mantenuta in appello – appare inammissibile alla luce del recente arresto di cui a Cass. sez. un. n. 16037 del 2010, secondo il quale “In caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, e’ costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma. La procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell’art. 93 c.p.c., comma 2, – che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese – consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidita’ lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed e’ un rimedio applicabile, ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione”.

4. – Il ricorso incidentale delle R. appare, invece, inammissibile per la mancanza del requisito della esposizione sommaria dei fatti di causa, di cui all’art. 366 c.p.c., comma 3 pacificamente applicabile al controricorso quando contiene ricorso incidentale (ex multis, Cass. n. 76 del 2010).”.

2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione.

Nella memoria si sostiene che il ricorso principale dovrebbe essere considerato ammissibile perche’ all’epoca della sua proposizione non era ancora conoscibile il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite e richiamato dalla relazione. Inoltre, sussisteva una situazione di contrasto che vedeva maggioritaria la giurisprudenza favorevole all’ammissibilita’ del ricorso per cassazione avverso l’omessa distrazione.

La prospettazione del ricorrente, che, in sostanza vorrebbe applicare al caso di specie gli echi del noto dibattito insorto – in relazione alla nota vicenda dei termini di costituzione dell’opponente a decreto ingiuntivo – sui mutamenti di giurisprudenza della Corte di cassazione sull’applicazione di norme processuali, non e’ condivisibile al di la’ della pertinenza dell’evocazione di siffatto dibattito in una situazione in cui, come ammette lo stesso ricorrente, vi era contrasto di giurisprudenza della Corte sul punto – per l’assorbente ragione che, non essendo la correzione dell’errore materiale soggetta a termine, parte ricorrente non ricevera’ danno dal vedersi dichiarare inammissibile il ricorso.

Entrambi i ricorsi sono, dunque, dichiarati inammissibili.

Quanto alle spese del giudizio di cassazione, l’esito negativo sia del ricorso principale sia del ricorso incidentale induce a compensarle fra le parti costituite, cosa che, quanto alle spese del ricorso principale, si sarebbe potuta e dovuta fare anche se vi fosse stata soccombenza del solo ricorrente principale, dando rilievo alla novita’, sia pure consolidatoria di un orientamento, dell’arresto delle Sezioni Unite.

Per completezza, si ritiene opportuno precisare che, essendo la compensazione delle spese potere fisiologicamente previsto quanto alle spese in capo al giudice, sarebbe fuor di luogo invocare il dover sopportare le spese sostenute da parte di chi si vede negare tutela per effetto di mutamento di giurisprudenza e le veda compensate.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibili sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Compensa le spese del giudizio di cassazione fra le parti costituite.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 31 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2011

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