Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9364 del 26/04/2011
Cassazione civile sez. III, 26/04/2011, (ud. 03/03/2011, dep. 26/04/2011), n.9364
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –
Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 4470/2010 proposto da:
C.A. (OMISSIS), difeso dall’avv. MARI
Mariano elett. domic. in Roma c/o la Cancelleria della Corte di
Cassazione;
– ricorrenti –
contro
R.S. (OMISSIS), I.S.
(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA MONTE
ZEBIO 30, presso lo studio dell’avvocato CAMICI GIAMMARIA,
rappresentati e difesi dall’avvocato VATRANO Pietro Maria;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 1647/2008 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,
depositata il 29/12/2008;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
03/03/2011 dal Consigliere Dott. MAURIZIO MASSERA;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
ZENO Immacolata.
La Corte, letti gli atti depositati:
Fatto
OSSERVA
E’ stata depositata la seguente relazione:
1 – Con ricorso notificato il 12 febbraio 2010 C.A. ha chiesto la cassazione della sentenza, non notificata, depositata in data 29 dicembre 2008 dalla Corte d’Appello di Firenze, confermativa della sentenza del Tribunale di Prato, che aveva condannato il proprio dante causa C.S. a pagare in favore dei conduttori del locale commerciale locato, R. S. e R.I., la complessiva somma di Euro 18.858,01 a titolo di indennità di avviamento e di restituzione dei canoni di locazione corrisposti in eccesso.
I R. hanno resistito con controricorso.
2 – La formulazione dell’unico motivo di ricorso risulta inammissibile, poichè soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366 bis c.p.c..
Occorre rilevare sul piano generale che, considerata la sua funzione, la norma indicata (art. 366 bis c.p.c.) va interpretata nel senso che per, ciascun punto della decisione e in relazione a ciascuno dei vizi, corrispondenti a quelli indicati dall’art. 360, per cui la parte chiede che la decisione sia cassata, va formulato un distinto motivo di ricorso.
Per quanto riguarda, in particolare, il quesito di diritto, è ormai jus receptum (Cass. n. 19892 del 2007) che è inammissibile, per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6, il ricorso per cassazione nel quale esso si risolva in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo. Infatti la novella del 2006 ha lo scopo di innestare un circolo selettivo e “virtuoso” nella preparazione delle impugnazioni in sede di legittimità, imponendo al patrocinante in cassazione l’obbligo di sottoporre alla Corte la propria finale, conclusiva, valutazione della avvenuta violazione della legge processuale o sostanziale, riconducendo ad una sintesi logico- giuridica le precedenti affermazioni della lamentata violazione.
In altri termini, la formulazione corretta del quesito di diritto esige che il ricorrente dapprima indichi in esso la fattispecie concreta, poi la rapporti ad uno schema normativo tipico, infine formuli il principio giuridico di cui chiede l’affermazione.
Quanto al vizio di motivazione, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione; la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass. Sez., Unite, n. 20603 del 2007).
3. – Il ricorrente denuncia violazione dell’art. 1231 c.c. e L. n. 392 del 1978, art. 79 e omessa o insufficiente motivazione di tali punti.
Il tema trattato è la ritenuta irrilevanza del comportamento tenuto dai conduttori, questione che implica necessariamente accertamenti preclusi in sede di legittimità.
Ma, soprattutto, il ricorrente non formula il quesito prescritto allorchè vengano denunciate violazioni di norme di diritto, nè il momento di sintesi relativo al vizio di motivazione, necessario per circoscrivere il fatto controverso e per specificare in quali parti e per quali ragioni la motivazione della sentenza impugnata si riveli, rispettivamente, omessa e insufficiente.
4.- La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;
I resistenti hanno presentato memoria adesiva alla relazione; nessuna delle parti ha chiesto d’essere ascoltata in Camera di consiglio;
5.- Ritenuto:
che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione, rilevando l’assoluta genericità del quesito;
che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza;
visti gli artt. 380 bis e 385 cod. proc. civ..
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 3.700,00, di cui Euro 3.500,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 3 marzo 2011.
Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2011