Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9240 del 21/04/2011
Cassazione civile sez. lav., 21/04/2011, (ud. 17/02/2011, dep. 21/04/2011), n.9240
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIDIRI Guido – Presidente –
Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –
Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –
Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –
Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso proposto da:
D.R., R.M., P.M., tutti
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA VITTORIA COLONNA 32, presso lo
studio dell’avvocato MENGHINI MARIO, che li rappresenta e difende
unitamente all’avvocato CARAPELLE ROBERTO, giusta delega in atti;
– ricorrenti –
contro
FONDAZIONE ORDINE MAURIZIANO;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1413/2006 della CORTE D’APPELLO di TORINO,
depositata il 27/09/2006 R.G.N. 959/05;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
17/02/2011 dal Consigliere Dott. FEDERICO BALESTRIERI;
Udito l’Avvocato MENGHINI MARIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SEPE Ennio Attilio che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte di appello di Torino, con sentenza del 27 settembre 2006, dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello amministrativo, con riferimento alle domande proposte da D.R., R.M. e P.M., nei confronti dell’ente pubblico Fondazione Ordine Mauriziano, aventi ad oggetto l’esecuzione della Delib. 30 luglio 2002 con cui veniva loro riconosciuto, a seguito di procedura concorsuale interna, un superiore inquadramento (in area D in luogo della C) dalle date ivi indicate.
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli indicati lavoratori, affidato ad unico motivo. La Fondazione Ordine Mauriziano restava intimata. I ricorrenti censurano la sentenza impugnata per aver ritenuto il difetto di’ giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello amministrativo in un caso in cui si controverteva unicamente della esecuzione della graduatoria di un concorso gia’ espletato ed esaurito. Cio’ premesso, la Corte, trattandosi di accertamento della giurisdizione, rimette la questione al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite (art. 374 c.p.c., comma 2) e rinvia la causa a nuovo ruolo.
P.Q.M.
LA CORTE rimette la causa al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite e rinvia la causa a nuovo ruolo.
Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 febbraio 2011.
Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2011