Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9270 del 21/04/2011

Cassazione civile sez. I, 21/04/2011, (ud. 01/04/2011, dep. 21/04/2011), n.9270

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. BERRUTI Giuseppe Maria – rel. Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 20802/2009 proposto da:

B.A. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA A. POLLIO 30, presso l’avvocato RISPOLI Gregorio, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato COLOMBO ELDA, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositato il

14/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

01/04/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE MARIA BERRUTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

B.A., con atto notificato il 3 settembre 2009. proponeva ricorso per cassazione avverso il decreto della corte d’appello di Genova del 30 gennaio 2009. Con tale provvedimento il giudice del merito aveva rigettato una domanda di equa riparazione avanzata ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, nei confronti del Ministro della Giustizia, relativa ad uno giudizio iniziato davanti al Tribunale di Firenze (Sez. distaccata di Pontassieve) nel novembre 2003 e tutt’ora pendente. Il giudice di merito aveva ritenuto che la durata in questione non era eccedente gli standard temporali ritenuti dalla giurisprudenza e pertanto rigettava la domanda.

Si è costituito per resistere il Ministro della Giustizia.

Il ricorrente ha depositato una memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Deve essere esaminata anzitutto la questione di manifesta inammissibilità proposta dal Ministro resistente, basata sulla circostanza della mancanza del quesito previsto dalla legge a conclusione dell’unico motivo proposto.

La questione è fondata. Il ricorso in esame, che lamenta violazione dei criteri temporali fissati dalla giurisprudenza della CEDU, non si conclude, come stabilito dalla norma applicabile ratione temporis, dell’art. 366 bis, abrogato dalla L. n. 69 del 2009, art. 47, con il quesito di diritto richiesto per l’appunto a pena di inammissibilità.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in Euro 800,00 oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 1 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2011

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