Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9227 del 21/04/2011

Cassazione civile sez. trib., 21/04/2011, (ud. 10/03/2011, dep. 21/04/2011), n.9227

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

EUROPA 92 SOCIETA’ COOPERATIVA A RESPONSABILITA’ LIMITATA, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

Roma, viale Regina Margherita n. 262/264, presso lo studio dell’avv.

Taverna Salvatore, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AMMINISTRAZIONE DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del

ministro pro tempore, e AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del

direttore pro tempore, elettivamente domiciliate in Roma, via dei

Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che le

rappresenta e difende;

– resistenti —

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Lombardia, sez. 7^, n. 21 del 4 aprile 2005;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10.3.2011 dal consigliere relatore dott. Aurelio Cappabianca;

constatata la regolarita’ delle comunicazioni di cui all’art. 377

c.p.c., comma 2;

udito il P.M., in persona del sostituto procuratore generale dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La societa’ contribuente propose ricorso avverso avviso di accertamento irpeg ed ilor per l’anno 1993, emesso sul presupposto dell’annotazione contabile di fatture per operazioni inesistenti, con conseguente indebita deduzione di costi fittizi correlativamente esposti.

Costituitasi l’Amministrazione finanziaria, l’adita commissione tributaria respinse il ricorso, con decisione confermata, in esito all’appello della societa’ contribuente, dalla commissione regionale.

Avverso la decisione di appello, la societa’ contribuente ha proposto ricorso per cassazione in quattro motivi.

L’Amministrazione delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate si sono costituite senza nulla controdedurre.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La decisione dei giudici del gravame ha ravvisato l’univoca conferma dell’inesistenza delle prestazioni relative alle fatture contestate nei rilievi di seguito riportati: “1. la descrizione della natura, qualita’ e quantita’ dei servizi oggetto della prestazione era assolutamente generica (“servizi effettuati per vs. ordine e conto”);

2. i pagamenti delle fatture in oggetto risultavano contabilmente avvenuti mediante compensazione, utilizzando, per la maggior parte, un conto di tesoreria relativo al consorzio Cisco di cui faceva parte la cooperativa appellante; 3. la verifica effettuata nei confronti del predetto consorzio aveva permesso di accertare la non rispondenza delle registrazioni contabili relative alle compensazioni di cui al precedente punto; 4. la societa’ emittente aveva volontariamente occultato le proprie scritture contabili per sottrarle alla verifica della Guardia di Finanza; 5. nonostante l’entita’ dei corrispettivi fatturati, ne’ l’emittente, ne’ la ricorrente hanno prodotto documentazione di supporto relativa ai supposti rapporti commerciali (ordini, contratti, schede di lavorazione…); 6. l’entita’ della forza lavoro a disposizione dell’emittente era assolutamente insufficiente a giustificare il fatturato dichiarato”.

Tale essendo la motivazione della decisione dei giudici di appello, la societa’ contribuente – deducendo violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, degli artt. 2697, 2700, 2729 c.c. nonche’ omessa motivazione – lamenta, con il primo motivo di ricorso, che la decisione impugnata si e’ fondata su di un p.v.c. basato solo su presunzioni.

Con il secondo motivo di ricorso – deducendo violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42 della L. n. 212 del 2000, art. 7, degli artt. 2697, 2700, 2729 c.c. nonche’ omessa motivazione – la ricorrente censura la decisione impugnata per aver ritenuto l’atto impugnato idoneamente motivato, ancorche’ per relationem ad altro atto semplicemente conoscibile e non conosciuto dal contribuente.

Con il terzo motivo di ricorso – deducendo violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d, nonche’ omessa motivazione su punto decisivo della controversia – lamenta che la decisione impugnata ha ritenuto l’inesistenza delle operazioni sulla base di presunzioni non gravi precise e concordanti e in forza di praesumptio de praesumpto.

Con il quarto motivo di ricorso – deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. nonche’ insufficiente motivazione su punto decisivo della controversia – lamenta, infine, che la decisione impugnata ha ritenuto provata l’inesistenza delle operazioni con violazione del criterio di distribuzione dell’onere della prova.

Il secondo motivo di ricorso e’ inammissibile. Omettendo qualsiasi descrizione del concreto contenuto dell’avviso impugnato, la societa’ contribuente non ha invero, in proposito, assolto l’onere di fornire compiutamente alla Corte tutti gli elementi necessari a valutare ammissibilita’ e fondatezza della proposta doglianza gia’ sulla base delle risultanze del ricorso e di quelle della sentenza, con inevitabili negative ricadute sul piano della specificita’ dell’impugnativa e della sua autosufficienza ai sensi dell’art. 366 c.p.c. (v. Cass. 18.242/03, 10330/03, 15867/04).

Gli ulteriori motivi di ricorso – che, per la stretta connessione, possono essere congiuntamente trattati – oltre che inammissibili, perche’ del tutto generici, sono infondati.

Al riguardo, occorre, invero, rilevare che questa Corte ha avuto modo di chiarire, che la fatturazione fittizia ingenera, almeno nella prospettiva di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d, una presunzione di corrispondente indebito vantaggio economico e che – qualora l’Amministrazione fornisca validi elementi, anche meramente presuntivi purche’ specifici, atti ad asseverare la contabilizzazione di fatture emesse per operazioni inesistenti con la conseguenza indebita deduzione dei costi correlativamente esposti – e’ onere del contribuente dimostrare l’effettiva esistenza delle operazioni (cfr. Cass. 15395/08, 2847/08, 21953/07, 1727/07).

Tanto premesso in linea di principio, va, in concreto, rilevato che, dallo stessa decisione dei giudici di appello, risulta che dal p.v.c. della G.d.F. emergono corposi e concordanti elementi a conforto dell’inesistenza delle prestazioni attestate dalla contestate fatture e che tale circostanza – di per se’ idonea, in base alla richiamata giurisprudenza, a determinare il ribaltamento dell’onere della prova sul contribuente – non risulta minimamente contrastata sul piano probatorio, nemmeno con elementi meramente presuntivi, dalla societa’ contribuente.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso della societa’ contribuente si rivela infondato e va respinto.

Stante l’assenza d’attivita’ difensiva delle intimate, non vi e’ luogo a provvedere sulle spese.

P.Q.M.

LA CORTE respinge il ricorso.

Cosi’ deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 10 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2011

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