Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8892 del 18/04/2011
Cassazione civile sez. trib., 18/04/2011, (ud. 05/04/2011, dep. 18/04/2011), n.8892
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. PERSICO Mariaida – rel. Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 17004/2009 proposto da:
P.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliata
in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa
dall’avv. PETRALIA Vincenzo, giusta mandato in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI CATANIA in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e
difeso dall’avv. MAZZEO SANTA ANNA (dell’Avvocatura dell’Ente),
giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 175/2008 della Commissione Tributaria
Regionale di PALERMO – Sezione Staccata di CATANIA del 28.4.08,
depositata il 26/05/2008;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
05/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MARIAIDA PERSICO.
E’ presente l’Avvocato Generale in persona del Dott. DOMENICO
IANNELLI.
La Corte:
Fatto
FATTO E DIRITTO
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“Il relatore Cons. Dott. Mariaida Persico, letti gli atti depositati, osserva:
1. P.A. propone ricorso per cassazione, fondato su quattro motivi, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sez. staccata di Catania, n. 175/34/08, depositata il 26 maggio 2008, con la quale, rigettando l’appello della contribuente, è stata confermata la sentenza di primo grado che aveva parzialmente accolto il ricorso introduttivo con il quale era stato contestato l’avviso di accertamento ICI per l’anno 1998.
Il Comune di Catania resiste con controricorso.
2. Appare manifestamente fondato il primo motivo del ricorso, che appare assorbente rispetto agli altri attinenti al merito, con il quale si denuncia, ex art. 360 c.p.c., n. 4, la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., per omesso esame degli almeno quattro specifici motivi dell’appello. Premesso, infatti, che il giudice di secondo grado ritiene l’appello infondato “essendo ineccepibile la motivazione della pronuncia impugnata, che si richiama integralmente” e che, contrariamente a quanto dedotto dalla resistente, neppure nella parte della impugnata sentenza relata allo Svolgimento del Processo vengono riportati sia i “diversi profili” della contestazione di cui al ricorso introduttivo, al quale anzi meramente si rinvia, sia la motivazione della sentenza di primo grado, la mera adesione al giudizio espresso in primo grado non appare formulata a seguito del doveroso esame e della conseguente valutazione di infondatezza dei motivi di appello (Cass. n. 15483/08;
22801/09).
3. Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per manifesta fondatezza”.
che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;
che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto e l’impugnata sentenza va cassata con rinvio ad altra sezione della Commissione Tributaria della Sicilia che provvederà nel senso sopra indicato e regolamenterà le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia.
Così deciso in Roma, il 5 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 18 aprile 2011