Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9069 del 20/04/2011
Cassazione civile sez. II, 20/04/2011, (ud. 10/03/2011, dep. 20/04/2011), n.9069
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –
Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –
Dott. MATERA Lina – rel. Consigliere –
Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso n. 29697 del 2005 proposto da:
N.R. C.F. (OMISSIS), C.R. C.F.
(OMISSIS), M.F. C.F. (OMISSIS),
F.M. C.F. (OMISSIS), E.C. C.F.
(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR,
presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato
DE FELICE ARTURO;
– ricorrenti –
contro
B.F., A.G., B.M., B.G.;
– intimati –
e sul ricorso n. 3723 del 2006 proposto da:
A.G. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA FILIPPO CORRIDONI 23, presso lo studio dell’avvocato
BARBARA BALBONI, rappresentata e difesa dagli avvocati MICHELE
TROISI, SORRENTINO UGO;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
contro
B.M., F.M., B.G., B.F.,
N.R., C.R., E.C., M.
F.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 475/2004 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,
depositata il 28/09/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
10/03/2011 dal Consigliere Dott. LINA MATERA;
udito il P.M. in persona dei Sostituto Procuratore Generale Dott.
APICE Umberto che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Ritenuto che, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., deve essere disposta la riunione dei ricorsi;
rilevato che il ricorrente F.M. ha dato atto di avere acquistato i suoi diritti sui locali seminterrati e sul piazzale per cui e’ causa in forza di atto per notaio Ansalone del 4-3-2004 da Fa.Ma., la quale a sua volta li aveva acquistati con atto per notaio Ansatone del 10-11-1986 da A.R. e S. G.;
rilevato che, in caso di successione a titolo particolare nel diritto controverso, l’intervento volontario o la chiamata in causa dell’acquirente non comportano automaticamente l’estromissione dell’alienante, producendosi tale effetto solo con il relativo provvedimento, adottato previo consenso delle altre parti; con la conseguenza che l’alienante, finche’ non sia estromesso, rimane nel processo come litisconsorte necessario (Cass. 24-8-2006 n. 18483;
Cass. 26-1-2010 n. 1535; Cass. 24-2-2010 n. 4486);
ritenuto che, pertanto, deve essere disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti di A.R., S.G. e Fa.Ma., danti causa di F.M. e parti nel giudizio di merito, con assegnazione di un termine per la notifica ai predetti del ricorso e del controricorso.
P.Q.M.
LA CORTE riunisce i ricorsi e dispone l’integrazione del contraddittorio mediante notifica del ricorso principale e del ricorso incidentale nei confronti delle persone indicate in motivazione, nel termine di novanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza. Rinvia la causa a nuovo ruolo.
Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 marzo 2011.
Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2011