Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8928 del 19/04/2011
Cassazione civile sez. VI, 19/04/2011, (ud. 30/03/2011, dep. 19/04/2011), n.8928
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –
Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –
Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –
Dott. MELIADO’ Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
I.V. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in
ROMA, CIRCONVALLAZIONE TRIONFALE 145, presso lo studio dell’avvocato
BALZANO ANGELO, rappresentata e difesa dall’avvocato POMARICO CIRO,
giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
POSTE ITALIANE SPA (OMISSIS), in persona del Presidente del
Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo
studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la rappresenta e difende,
giusta procura speciale a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2523/2009 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del
21/04/09, depositata il 21/08/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
30/03/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE MELIADO’;
è presente il P.G. in persona del Dott. ELISABETTA CESQUI.
Fatto
IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza in data 21.4/21.8.2009 la Corte di appello di Napoli confermava la sentenza resa dal Tribunale di Nola il 21.6.2005 che rigettava la domanda proposta da V.I. nei confronti delle Poste Italiane per far dichiarare la nullità della clausola di durata apposta al contratto stipulato fra le parti con riferimento al periodo (OMISSIS), ai sensi dell’art. 25, comma 2, del c.c.n.l. 11 gennaio 2001, per “esigenze di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi ricomprendendo un più funzionale riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche ovvero conseguenti all’introduzione e/o sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti o servizi”.
Per la cassazione della sentenza propone ricorso I.V. con un unico motivo.
Resistono con controricorso le Poste Italiane.
Con un unico motivo la ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 3 e 5) osservando che la delega in bianco conferita dal legislatore con la L. n. 56 del 1987, art. 23, in virtù del quale risultava autorizzata pure l’ipotesi contrattuale di cui all’art. 25 del CCNL 2001, inserendosi, comunque, nel sistema della L. n. 230 del 1962 e non apparendo idonea a ribaltare il rapporto – di regola eccezione – che continua a sussistere fra il contratto a tempo indeterminato e quello temporaneo, presupponeva, comunque, la prove delle ragioni giustificative addotte a fondamento dell’assunzione: per come, nel caso, non era affatto avvenuto. Il motivo contrasta con la giurisprudenza di questa Suprema Corte e non offre elementi per confermare o mutare gli orientamenti interpretativi che in materiasi sono ormai consolidati.
Si è, al riguardo, precisato (v. ex multis Cass. 26 settembre 2007 n. 20162, Cass. 1 ottobre 2007 n. 20608) che la L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23, nel demandare alla contrattazione collettiva la possibilità di individuare – oltre le fattispecie tassativamente previste dalla L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1 e successive modifiche nonchè dal D.L. 29 gennaio 1983, n. 17, art. 8 bis convertito con modificazioni dalla L. 15 marzo 1983, n. 79 – nuove ipotesi di apposizione di un termine alla durata del rapporto di lavoro, configura una vera e propria delega in bianco a favore delle organizzazioni sindacali, le quali, pertanto, non sono vincolate all’individuazione di figure contrattuali comunque omologhe a quelle previste per legge (principio ribadito dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte con la sentenza 2 marzo 2006 n. 4588), e che in attuazione della sopra citata delega in bianco le parti sindacali hanno legittimamente individuato, quale ipotesi autorizzativa della stipulazione di contratti a termine, quella di cui al citato art. 25, comma 2, del c.c.n.l. 11 gennaio 2001.
In specie, quale conseguenza della suddetta delega in bianco conferita agli agenti negoziali, questa Corte ha precisato che le organizzazioni sindacali, senza essere vincolate alla individuazione di figure di contratto a termine comunque omologhe a quelle previste per legge, possono legittimare il ricorso al contratto di lavoro temporaneo per causali di carattere oggettivo ed anche – alla stregua di esigenze riscontrabili a livello nazionale o locale – per ragioni di tipo meramente “soggettivo”, costituendo l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato idonea garanzia per i lavoratori e per un’efficace salvaguardia dei loro diritti, e senza che sia nemmeno necessaria l’individuazione di ipotesi specifiche di collegamento tra i singoli contratti e le esigenze aziendali cui gli stessi sono strumentali.
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 30,00 per esborsi ed in Euro 2.500,00 per onorari di avvocato oltre ad accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 30 marzo 2011.
Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2011