Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8941 del 19/04/2011
Cassazione civile sez. II, 19/04/2011, (ud. 03/12/2010, dep. 19/04/2011), n.8941
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
R.L. (OMISSIS), B.A.
(OMISSIS), R.E.R. (OMISSIS), R.
F. (OMISSIS), elettivamente domiciliate in ROMA, VIA
PIERLUIGI DA PALESTRINA 19, presso lo studio dell’avvocato TERENZIO
ENRICO MARIA, che le rappresenta e difende, giusta procura in calce
al ricorso;
– ricorrenti –
contro
CONDOMINIO VIA DI (OMISSIS) (OMISSIS), in persona
del suo legale rappresentante Amministratore, elettivamente
domiciliato in ROMA, LARGO PANNONIA 23, presso lo studio
dell’avvocato MORGANTI CARLO, che lo rappresenta e difende, giusta
procura speciale a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 23075/2008 del TRIBUNALE di ROMA del 31/10/08,
depositata il 21/11/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
03/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. IPPOLISTO PARZIALE;
udito l’Avvocato Morganti Carlo, difensore del contro ricorrente che
si riporta ai motivi;
è presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS che
concorda con la relazione.
Fatto
FATTO E DIRITTO
1. – Le odierne ricorrenti propongono regolamento necessario di competenza nei confronti della sentenza n. 23075 del 2008 del giudice unico del Tribunale di Roma, depositata il 21 novembre 2008 e comunicata il 1 aprile 2009, che ha dichiarato la propria incompetenza per materia a trattare della domanda da loro proposta, ritenendo competente invece il Giudice di Pace di Roma ai sensi dell’art. 7 c.p.c..
Le odierne ricorrenti adivano il Tribunale di Roma, convenendo in giudizio il condominio dello stabile del quale sono condomine, chiedendo che fosse “accertato il divieto stabilito dal regolamento condominiale di parcheggio dei veicoli nel cortile comune, condannare il condominio di via (OMISSIS) a liberare il cortile comune da tutte le automobili che lo occupano abusivamente, restituendolo agli usi le funzioni originariamente consentiti;
nonchè al risarcimento dei danni per il grave pregiudizio causato dall’occupazione abusiva …”. Il giudice unico del Tribunale di Roma rilevava che la res litigiosa verteva “in sintesi sulle modalità di utilizzo del cortile condominiale che alcuni condomini del plesso condominiale convenuto impiegano per il posteggio di autovetture, modalità che parte attrice ritiene illegittima perchè contrastante con pertinenti precetti del regolamento di condominio e tale da impedire concorrenti analoghe facoltà d’uso da parte degli altri componenti la collettività condominiale, oltre che illecita perchè fonte di nocumento per la sua salute. Poichè, pertanto, oggetto della controversia non è già l’esistenza del diritto di ciascun condomino su tale spazio comune quanto, piuttosto, i limiti di suo impiego sotto l’aspetto sia qualitativo che quantitativo, la relativa cognizione deve ritenersi spettare al Giudice di Pace, ai sensi dell’art. 7 c.p.c.”.
2. Le odierne ricorrenti articolano due motivi di ricorso, formulando anche i relativi quesiti di diritto.
Col primo deducono violazione e falsa applicazione dell’art. 7, comma 3, n. 2, nonchè degli artt. 9 e segg. c.p.c., osservando che le controversie relative alla “sussistenza o meno del diritto del condomino ad un determinato uso della cosa comune sono di pertinenza del Tribunale ordinario”, e che il thema decidendum non riguardava la modalità di uso dei servizi comuni ma più precisamente “il diritto dei condomini, in presenta di un espresso divieto contenuto nel regolamento condominiale, al parcheggio di spazi condominiali con conseguente necessità di tutela ex art. 1102 c.c.”. L’oggetto dell’odierno giudizio era costituito dalla sussistenza del diritto in capo ai condomini di parcheggiare gli autoveicoli nel cortile comune, che risultava inesistente proprio in base al tenore letterale dell’art. 13, punto b) del regolamento di condominio. L’oggetto della domanda era quindi la negazione in radice del diritto. Col secondo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 7 c.p.c., comma 3, numero 2 dell’art. 9 e segg. c.p.c., in relazione agli articoli 1102 e 1118 del codice civile, nonchè all’art. 832 segg. c.c.. La domanda era rivolta non solo ad accertare l’esistenza del diritto dei condomini a lasciare in sosta le autovetture nel cortile condominiale, ma anche ad assicurare alle ricorrenti il diritto al pari uso della cosa Comune loro garantito dall’art. 1102 c.c., oltre che a tutelare la loro proprietà esclusiva lesa dal comportamento inadempiente dei condomini. Infine le ricorrenti avevano anche lamentato una limitazione inammissibile al loro diritto di proprietà esclusiva, nonchè la violazione del diritto alla salute e del diritto alla sicurezza.
Il condominio ha depositato una memoria difensiva con la quale chiede il rigetto del ricorso.
3. – Attivata la procedura ex art. 375 c.p.c., il consigliere relatore delegato ha depositato relazione con la quale ritiene che il ricorso debba essere rigettato. La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti.
Parte resistente ha depositato memoria.
4. – Ritiene il Collegio, diversamente dall’opinione espressa dal relatore designato, che il ricorso debba essere accolto. Il Tribunale di Roma ha errato nell’affermare la competenza del Giudice di Pace di Roma, rilevando che la controversia non avesse come oggetto il diritto di comproprietà o il diritto di esercitarne in generale le relative facoltà, ma soltanto il limite qualitativo o quantitativo a seconda della contestazione sollevata della particolare facoltà di utilizzare in tal guisa il bene comune. Le attrici, invece, hanno richiesto dichiararsi illegittimo l’uso a parcheggio del cortile, contestando così in radice il diritto ad un determinato uso della cosa comune. Non si tratta, quindi, di decidere in merito alla modalità d’uso dei beni comuni, ma di valutare o meno se uno specifico uso sia o meno consentito. Di qui la competenza del tribunale adito (cass. 11861/05, 6642/00).
5. – Le spese al merito.
P.T.M.
La Corte accoglie il ricorso, dichiara la competenza del Tribunale di Roma con termini di legge per la riassunzione. Spese al merito.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 3 dicembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2011