Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28704 del 07/11/2019
Cassazione civile sez. VI, 07/11/2019, (ud. 05/06/2019, dep. 07/11/2019), n.28704
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 7192-2018 proposto da:
B&B INTERNATIONAL SRL, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE CARSO 63, presso lo
studio dell’avvocato BRUNELLA GRENCI, rappresentata e difesa
dall’avvocato GIOVANNI COLI;
– ricorrente –
contro
D.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR
presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e
difeso dagli avvocati ANGELO GARLATI, MORENA LIRONI;
– controricorrente –
e contro
ARREDAMENTI D. SNC IN LIQUIDAZIONE;
– intimata –
avverso la sentenza n. 170/2017 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,
depositata il 25/01/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 05/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa BESSO
MARCHEIS CHIARA.
Fatto
RITENUTO
CHE:
1. Con distinti atti di citazione del 2/3/2006 Arredamenti D.F. & c. e D.S., in proprio, proponevano opposizione avverso il decreto n. 62/2006 con cui il Tribunale di Treviso aveva loro ingiunto il pagamento della complessiva somma di Euro 75.536,39 in favore della società B&B International s.n.c. di B.L. e C.G..
Il Tribunale di Treviso, con sentenza n. 21/2011, rigettava l’opposizione, confermando il decreto opposto.
2. Avverso tale sentenza proponevano appello Arredamenti D.F. & c. e D.S., ribadendo la loro carenza di legittimazione passiva rispetto al rapporto contrattuale oggetto di causa.
Con sentenza 25 gennaio 2017, n. 170, la Corte d’appello di Venezia, ritenuta la titolarità del contratto da cui dipendevano le pretese azionate in sede monitoria in capo alla società svizzera Atelier del Design s.a., in accoglimento del gravame revocava il decreto ingiuntivo opposto.
3. Contro la sentenza ricorre per cassazione B&B International s.r.l.
Resiste con controricorso D.S..
L’intimata Arredamenti D. s.n.c. in liquidazione non ha proposto difese.
La società ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis c.p.c..
Diritto
CONSIDERATO
CHE:
1. Il ricorso si articola in due motivi, tra loro strettamente connessi, che lamentano il primo “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115,116 c.p.c., travisamento delle prove assunte nel giudizio di primo grado” e il secondo “omesso esame circa i fatti dedotti dalla B&B International s.r.l., decisivi per il giudizio”.
I due motivi sono inammissibili, in quanto, pur denunciando violazione di norme e omesso esame di fatti decisivi, si sostanziano in una contestazione della valutazione degli elementi di prova operata dal secondo giudice, differente rispetto a quella operata dal giudice di primo grado, valutazione che lo ha portato a riconoscere maggiore efficacia probatoria a determinati elementi (anzitutto l’intestazione delle fatture e la loro accettazione e registrazione, l’invio di un fax da parte della ricorrente, determinate dichiarazioni dei testimoni) rispetto ad altri (evidenziati dalla ricorrente alle pp. 14-18 del ricorso), con determinazione che è sottratta alla censura di questa Corte di legittimità. Così, più in particolare rispetto al primo motivo, il fatto che la dipendenza del signor T. (o T.) dalla Atelier del Design sia stata affermata dalla testimone D.T., che i testimoni T. e M. abbiano dichiarato che D. si presentava come dipendente dell’Atelier del Design, senza citare la Arredamenti D., sono tutti profili che attengono alla valutazione della prova che spetta al giudice di merito.
II. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
La liquidazione delle spese, effettuata nel dispositivo, segue la soccombenza.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della società ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del controricorrente che liquida in Euro 5.200 di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.
Sussistono, D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, i presupposti per il versamento da parte della società ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta/2 sezione civile, il 5 giugno 2019.
Depositato in cancelleria il 7 novembre 2019