Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28719 del 07/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 07/11/2019, (ud. 10/09/2019, dep. 07/11/2019), n.28719

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGLIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE

sul ricorso 33594-2018 proposto da:

I.D.I., I.D.F., I.D.A.,

I.D.C., elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA

GIUSEPPE MAZZINI 27, presso lo studio dell’avvocato LUCIO NICOLAIS,

rappresentati e difesi dagli avvocati CORRADO LANZARA, ALESSIO

GUASCO;

– ricorrenti –

contro

CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati MAURIZIO MASSIMO

MARSICO, MONICA CICALA;

– controricorrente –

contro

COMUNE DI NAPOLI, CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI;

– intimati –

avverso la sentenza n. 15944/2017 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 27/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO

VALITUTTI.

Fatto

RILEVATO

che:

I.D.A., I.D.F., I.D.I. e I.D.C. hanno proposto istanza di correzione della sentenza di questa Corte n. 15944/2017, depositata il 27 giugno 2017, laddove, cassata senza rinvio la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 2690/2011, ha disposto l’integrale compensazione delle spese dei giudizi di merito, senza precisare che tale compensazione era limitata alla maggiore soccombenza delle controparti Provincia di Napoli, Comune di Napoli e Consorzio Cooperative Costruzioni;

la resistente Citta Metropolitana di Napoli, che, con decorrenza dall’1 gennaio 2015, è subentrata alla Provincia di Napoli, ha replicato con controricorso, gli intimati Comune di Napoli e Consorzio Cooperative Costruzioni non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

RILEVATO

che:

con la sentenza n. 2595/2006 questa Corte, accogliendo in parte il ricorso proposto dai signori I.D. avverso la sentenza n. 666/2002 della Corte d’appello di Napoli, rinviava la causa alla stessa Corte, in diversa composizione, demandando al giudice di rinvio di verificare la sussistenza delle condizioni per l’ammissione dei ricorrenti al contributo ai sensi della L. n. 219 del 1981, e di accertare l’eventuale ritardo nel pagamento del contributo medesimo, ai fini della decorrenza degli interessi sulle somme dovute;

la Corte di Appello, con la sentenza n. 2690/2011, pronunciata all’esito del giudizio di rinvio, considerava erroneamente il mandato di pagamento, emesso dal Comune di Napoli il 17 marzo 2005, ed il relativo assegno circolare in data 14 aprile 2005, come pagamento parziale degli interessi sulla somma liquidata a titolo di buono contributo per la ricostruzione, per l’importo di Lire 101.200.000 (pari ad Euro 52.265,00), erroneamente detraendo dal totale complessivo degli interessi dovuti, pari ad Euro 64.580,68 (52.265+12.315,68), l’importo di Euro 52.265,00, mai corrisposto dai debitori a tale titolo, costituendo tale importo di Euro 52.265,00 il pagamento della sorte capitale, corrispondente alla quota del contributo per la ricostruzione ancora spettante agli I.D., e non la corresponsione degli interessi per il ritardato pagamento di detto contributo;

la Corte di Appello riconosceva, inoltre, gli ulteriori interessi moratori – sugli interessi riconosciuti a titolo di risarcimento del danno conseguente alla ritardata percezione, per fatto imputabile all’amministrazione che aveva illegittimamente occupato il fondo di loro proprietà, del contributo ex L. 14 maggio 1981, n. 219, soltanto con decorrenza dalla sentenza emessa in sede di rinvio, anzichè, come richiesto dagli istanti, dal momento della domanda, ai sensi dell’art. 1283 c.c., ovvero dalla data di cessazione del danno (14 aprile 2005, quando il contributo fu effettivamente erogato), in applicazione delle norme in tema di risarcimento del danno da illecito aquiliano.

Considerato che:

questa Corte, sul ricorso proposto dai I.D. avverso la predetta sentenza n. 2690/2011, affermava che il suddetto mandato di pagamento ed il relativo assegno circolare avevano ad oggetto il pagamento della sorte capitale e non degli interessi, e che la decorrenza degli interessi medesimi doveva essere fissata trattandosi di illecito permanente – con riferimento alla data di cessazione della consumazione dell’illecito, ossia alla data del pagamento (14 aprile 2005);

pertanto, le statuizioni principali della sentenza di appello (spettanza del contributo ex L. n. 219 del 1981, spettanza degli interessi per il ritardo nel pagamento del contributo medesimo) venivano confermate da questa Corte, incidendo la cassazione della decisione di appello, disposta dalla sentenza n. 15944/2017, unicamente sulla decorrenza degli interessi, che veniva fissata al 14 aprile 2005, e sulla quantificazione degli interessi stessi, aggiungendosi, a quelli già riconosciuti dalla sentenza di appello, gli ulteriori interessi, nella misura di Euro 52.265,00.

Ritenuto che:

solo nel caso in cui la cassazione senza rinvio venga ad incidere sulle statuizioni principali, la cassazione della sentenza di appello comporta la caducazione anche di quelle accessorie sulle spese di lite, che dalle prime dipendono, con conseguente necessità di provvedere, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 2, in ordine alle spese processuali delle fasi precedenti (Cass., 02/07/2014, n. 15123).

Considerato che:

per contro, nel caso di specie, l’impianto della decisione di appello è stato integralmente confermato dalla pronuncia di questa Corte n. 15944/2017, che si è limitata ad una mera integrazione degli interessi già in parte liquidati nella sentenza di appello, e ad una diversa fissazione della loro decorrenza, sicchè la cassazione della pronuncia di secondo grado deve intendersi effettuata in parte qua; questa Corte non aveva, pertanto, necessità alcuna di riliquidare per intero le spese dei giudizi di merito, avendovi provveduto la Corte d’appello – le cui statuizioni principali sono state confermate da questa Corte – in relazione alla maggiore soccombenza dell’Amministrazione accertata dalla stessa Corte territoriale, anche se, poi, erroneamente ridotta nella statuizione finale, in relazione alla riconosciuta spettanza, ai privati, degli interessi moratori sulla sorte capitale (contributo ex L. 219 del 1981);

di conseguenza, l’integrale compensazione delle spese dei giudizi di merito, affermata da questa Corte senza ulteriori specificazioni, per una mera svista dell’estensore nella redazione della sentenza, deve intendersi limitata alla liquidazione delle spese dei gradi di merito relative alla maggiore soccombenza dell’Amministrazione accertata da questa Corte con la cassazione senza rinvio, e ciò tanto più in quanto la resistente Provincia di Napoli non aveva neppure proposto ricorso incidentale relativamente alle spese processuali dei gradi di merito.

Ritenuto che:

per le ragioni esposte, l’istanza di correzione debba essere accolta.

PQM

Accoglie l’istanza di correzione dell’errore materiale della sentenza di questa Corte n. 15944/2017, disponendo che: 1) nel paragrafo 4 della motivazione, dove è scritto: “Concorrono giusti motivi per una integrale compensazione delle spese dei giudizi di merito”, deve leggersi ed intendersi: “Concorrono giusti motivi per una integrale compensazione delle spese dei giudizi di merito, limitatamente alle spese dei gradi di merito relative alla parte oggetto del presente giudizio di legittimità”; 2) nel dispositivo della predetta sentenza, laddove è scritto: “Dichiara compensate le spese di merito”, deve leggersi ed intendersi: “Dichiara compensate le spese di merito, limitatamente alle spese dei gradi di merito relative alla parte oggetto del presente giudizio di legittimità”.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 10 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2019

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