Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8691 del 15/04/2011

Cassazione civile sez. trib., 15/04/2011, (ud. 18/03/2011, dep. 15/04/2011), n.8691

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per

legge;

– ricorrente –

contro

M.M., elettivamente domiciliato in Roma, viale dei

Gracchi 126, presso l’avv. Spinella Alessandro, rappresentata e

difesa dagli avv.ti Porcu’ Fausto e Angela Ferrara, giusta procura a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Campania (Napoli), Sez. 25, n. 116/25/05 del 20 maggio 2005,

depositata il 1 luglio 2005, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del

18 marzo 2011 dal Relatore Cons. Dott. Raffaele Botta;

Lette le conclusioni scritte del P.G. che ha chiesto l’accoglimento

del ricorso per manifesta fondatezza.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Letto il ricorso che concerne una controversia relativa all’impugnazione di un cartella di pagamento conseguente all’avvenuta definitivita’ di un avviso di accertamento per maggior reddito di partecipazione della contribuente in una societa’ di persone;

Letto il controricorso della contribuente;

Ritenuta la necessita’ di esaminare in via preliminare le tre eccezioni di inammissibilita’ de ricorso proposte dalla contribuente:

a) rilevata l’infondatezza dell’eccezione relativa al patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, in quanto “allorche’ l’Agenzia delle entrate si avvalga, nel giudizio di cassazione, del ministero dell’avvocatura dello Stato, non e’ tenuta a conferire a quest’ultima una procura alle liti, essendo applicabile a tale ipotesi la disposizione del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 1, comma 2, secondo il quale gli avvocati dello Stato esercitano le loro funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni e non hanno bisogno di mandato” (Cass. n. 11227 del 2007), ne’ ha rilevanza l’indicazione nominativa dell’Avvocato dello Stato, il quale peraltro risulta identificato dalla indicazione a margine del ricorso e dalla sottoscrizione del medesimo, ne’ deve essere indicata la persona fisica del legale rappresentante dell’Agenzia delle Entrate, il quale e’ identificato dalla legge nel Direttore pro tempore;

b) rilevata l’infondatezza dell’eccezione relativa al passaggio in giudicato della sentenza impugnata conseguente alla inesistenza della notificazione de ricorso presso il difensore della contribuente in primo grado (rimasta contumace in appello), stante la costituzione nel presente giudizio della contribuente medesima: infatti, “deve considerarsi nulla e non inesistente la notifica del ricorso per cassazione alla parte contumace in appello effettuata presso lo studio del difensore domiciliatario in primo grado, atteso che l’atto non e’ da considerarsi del tutto estraneo e non riconducibile ai modelli legali, o della notificazione e, per altro verso, in quanto esiste comunque un qualche collegamento o riferimento fra il suddetto difensore e la parte tale da rendere possibile che l’atto pervenga a conoscenza del destinatario, con la conseguenza che la eventuale costituzione in giudizio di quest’ultimo e’ idonea a sanare i vizi dell’atto” (Cass, n. 7818 del 2006, v. anche Cass. n. 13667 del 2007);

c) rilevata l’infondatezza dell’eccezione relativa alla supposta violazione dell’art. 366-bis c.p.c. per mancata formulazione del quesito di diritto, in quanto, essendo stata depositata la sentenza impugnata in data 1 luglio 2005, non e’ applicabile nella specie la richiamata regola;

Considerato che il ricorso si fonda su un unico motivo con il quale l’amministrazione contesta sotto il profilo della violazione di legge la ritenuta possibilita’ che la cartella fosse impugnata anche nel merito dell’accertamento, nonostante la verificata ritualita’ della notifica del relativo avviso e della mancata impugnazione del medesimo da parte della contribuente; Ritenuto che il ricorso sia manifestamente fondato sulla base del principio affermato da questa Corte secondo cui “in tema di contenzioso tributario, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 3, la cartella di pagamento, quando faccia seguito ad un avviso di accertamento divenuto definitivo si esaurisce in una intimazione di pagamento della somma dovuta in base all’avviso e non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che essa resta sindacabile innanzi al giudice solo per vizi propri, con esclusione di qualsiasi questione attinente all’accertamento” (Cass. nn. 17937 del 2004, 7310 e 11150 del 2006);

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere accolto e la sentenza impugnata debba essere cassata e che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa possa essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso originario della contribuente;

Ritenuto che il consolidarsi dei principi enunciati in epoca successiva alla proposizione del ricorso giustifichi la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 18 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2011

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