Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28564 del 06/11/2019
Cassazione civile sez. trib., 06/11/2019, (ud. 17/09/2019, dep. 06/11/2019), n.28564
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. CATALDI Michele – Consigliere –
Dott. GUIDA Riccardo – rel. Consigliere –
Dott. FRACANZANI Marcello M. – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 10222/2014 R.G. proposto da:
C.E., rappresentato e difeso dall’avv. Domenico Giulio
Jacoviello, elettivamente domiciliato in Roma, via Panama n. 74,
presso lo studio dell’avv. G.E. Iacobelli.
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con
domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato.
– resistente con atto di costituzione –
Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Campania, sezione n. 15, n. 381/15/13, pronunciata il 7/10/2013,
depositata il 21/10/2013.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 17 settembre
2019 dal Consigliere Riccardo Guida;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Tommaso Basile che ha concluso chiedendo il rigetto del
ricorso;
udito l’avv. Domenico Giulio Jacoviello;
udito l’avv. Alessia Urbani Neri per l’Avvocatura dello Stato.
Fatto
FATTI DI CAUSA
1. C.E. impugnò innanzi alla CTP di Benevento l’avviso di accertamento che recuperava a tassazione IRPEF, per l’anno d’imposta 2006, per il quale il contribuente non aveva presentato la dichiarazione, un reddito di Euro 43.559,58, determinato con metodo sintetico.
La CTP di Benevento accolse il ricorso con sentenza n. 367/1/12.
2. La CTR della Campania, con la sentenza indicata in epigrafe, in parziale accoglimento dell’appello dell’ufficio, ha rideterminato il reddito del contribuente in Euro 17.899,00, così come riconosciuto dalla stessa Agenzia nell’atto di gravame, ritenendo che, diversamente da quanto affermato dal giudice di primo grado, a fronte delle risultanze del redditometro, il contribuente non avesse dimostrato, da un lato, la sussistenza delle condizioni per l’abbattimento del 40% del costo dell’autovettura KIA, in assenza della prova dell’uso promiscuo del veicolo anche da parte del coniuge, e, dall’altro, l’incidenza, sul reddito familiare complessivo, della pensione della madre dell’appellato, in difetto di prova della coabitazione di quest’ultima con il figlio.
3. Il contribuente ricorre per la cassazione, sulla base di un unico motivo, cui resiste l’Agenzia con atto di costituzione ex art. 370 , c.p.c., comma 1.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo del ricorso, denunciando, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che era stato oggetto di discussione tra le parti, il ricorrente censura la sentenza impugnata per non essersi pronunciata: a) sulla quantificazione delle risorse finanziarie del nucleo familiare, indicate in ricorso in Euro 30.063,00, e invece quantificate dall’Agenzia in Euro 12.722,00; b) sull’eccezione difensiva, contenuta nel ricorso introduttivo, per la quale l’atto impositivo era nullo per la negazione del contraddittorio in fase amministrativa.
Addebita, quindi, alla CTR di non avere annullato l’avviso di accertamento, sebbene la disponibilità finanziaria della famiglia fiscale del ricorrente risultasse superiore rispetto al valore determinato tramite il redditometro, sia pure nella misura ridotta stabilita dalla sentenza d’appello.
1.1. Il motivo è infondato.
In tema di imposte sui redditi, l’accertamento del reddito con metodo sintetico (cd. redditometro), ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 38, non impedisce al contribuente di dimostrare, attraverso idonea documentazione, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta e, più in generale, che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore (Cass. 19/10/2016, n. 21142).
Nella fattispecie concreta, la CTR, senza discostarsi da tale principio di diritto, con un accertamento di fatto, esente da vizi logici, ha individuato il reddito del contribuente che, dal canto suo, per il 2006, non aveva presentato la dichiarazione.
D’altra parte, il rilievo critico in esame pare diretto, in modo non consentito, a sollecitare, da parte della Corte, cui è demandato esclusivamente il controllo sulla legalità e sulla logicità della decisione (Cass. 24/11/2016, n. 24012), a compiere un apprezzamento di profili fattuali, il cui insindacabile scrutinio è già stato compiuto dal giudice di merito.
2. Ne consegue il rigetto del ricorso.
3. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
PQM
la Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a corrispondere all’Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 1.500,00, a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1 – bis.
Così deciso in Roma, il 17 settembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 6 novembre 2019