Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28501 del 06/11/2019

Cassazione civile sez. lav., 06/11/2019, (ud. 13/06/2019, dep. 06/11/2019), n.28501

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – rel. Consigliere –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19968-2014 proposto da:

FINCANTIERI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO BERTOLONI 44, presso

lo studio degli avvocati MATTIA PERSIANI, VALERIO MAIO, GIOVANNI

BERETTA, che la rappresentano e difendono;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), S.C.C.I. S.P.A. – Società di Cartolarizzazione dei

Crediti I.N.P.S. C.F. (OMISSIS);

– intimate –

E SUL RICORSO SUCCESSIVO, SENZA N. R. PROPOSTO DA:

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS),

in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore,

in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di

Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. C.F. (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati

ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, CARLA D’ALOISIO;

– ricorrenti successivi –

contro

FINCANTIERI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO BERTOLONI 44, presso

lo studio degli avvocati MATTIA PERSIANI, VALERIO MAIO, GIOVANNI

BERETTA, che la rappresentano e difendono;

– controricorrente al ricorso successivo –

avverso la sentenza n. 31/2014 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 24/01/2014 r.g.n. 309/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/06/2019 dal Consigliere Dott. UMBERTO BERRINO;

adito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per:

accoglimento ricorso FINCANTIERI, assorbimento incidentale I.N.P.S.;

udito l’Avvocato GIOVANNI BERETTA;

udito l’AVVOCATO CARLA D’ALOISIO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

In data 8.10.2010 l’Inps notificò alla società Fincantieri Cantieri Italiani s.p.a. (d’ora in poi Fincantieri) cartella esattoriale per il pagamento dell’importo complessivo di Euro 754.126,58, in quanto responsabile in via solidale, ai sensi del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2, per i contributi non versati dalla società Doricoat s.r.l., subappaltatrice della Lagomarsino Anielli s.r.l. (a sua volta appaltatrice diretta della Fincantieri) e della società Euro.Cos. s.r.l. (anch’essa appaltatrice della committente Fincantieri). Le contestate omissioni concernevano, rispettivamente, i periodi 16.5.2005 – 30.9.2007 e 1.1.2005 31.5.2007.

Per quel che qui interessa la Corte d’appello di Ancona (sentenza del 24.1.2014), dopo aver dato atto della cessata materia del contendere in relazione ai contributi riguardanti la coobbligata in solido Lagomarsino-Anielli, ha rilevato che per il resto era infondata l’eccezione di decadenza sollevata dalla Fincantieri nei confronti dell’Inps, ma che a tale ente non era dovuto il pagamento delle pretese sanzioni accessorie, per cui la condanna doveva essere limitata al pagamento dei contributi coi soli interessi legali maturati dalla messa in mora della Fincantieri.

In pratica la Corte territoriale ha escluso che l’invocata norma eccezionale della decadenza, prevista per i crediti azionati dai lavoratori nei confronti dell’appaltatore, potesse essere estesa in via analogica ai crediti contributivi richiesti dall’Inps; nel contempo ha, però, ritenuto che sussisteva la difficoltà di giustificare l’irrogazione di sanzioni ulteriori rispetto al risarcimento del danno da inadempimento a carico del committente-appaltante, costituito come debitore in solido, pena la configurazione di una forma di responsabilità oggettiva per inadempimento altrui.

Per la cassazione della sentenza ricorrono la Fincantieri, con quattro motivi, e l’Inps, con un motivo. La Fincantieri resiste con controricorso al ricorso dell’Inps. Le parti depositano memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con un solo motivo l’Inps denunzia violazione e/o falsa del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, commi 1 e 2, così come modificato dal D.Lgs. n. 251 del 2004, art. 6, commi 1 e 2, dell’art. 29, comma 2, così come modificato dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 911, del D.L. n. 5 del 2012, art. 21 conv. nella L. n. 35 del 2012, dell’art. 11 preleggi, comma 1, dell’art. 1218 c.c. e degli artt. 1292,1293,1294,1295 e 1298 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3).

L’Inps, dopo aver premesso che il vincolo solidale fra il committente e l’appaltatore – avente ad oggetto il pagamento di quanto dovuto dal secondo ai propri lavoratori impiegati nell’appalto – espressamente previsto dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2, rileva che la L. n. 35 del 2012, art. 21 che ha modificato e non interpretato il testo della norma di cui al citato D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, non ha efficacia retroattiva, per cui il caso attuale, ricadente “ratione temporis” nella previsione della norma in precedenza vigente di cui al citato art. 29, comprende sia il pagamento dei contributi che il versamento delle relative sanzioni civili, essendo la previsione di corresponsione dei soli contributi ristretta all’ipotesi successiva alla summenzionata modificazione legislativa.

2. Il motivo è fondato.

Invero, questa Corte ha già avuto occasione di affermare la natura innovativa e non interpretativa (come tale non retroattiva) del D.L. n. 5 del 2012, art. 21 convertito nella L. n. 34 del 2012, allorquando ha di recente statuito (Cass. Sez. Lav., sentenza n. 18259 dell’11.7.2018) che “In tema di ritenute fiscali sui redditi e contributi previdenziali, ai sensi del D.L. n. 233 del 2006, art. 35, comma 28, conv. con modif. in L. n. 248 del 2006, applicabile “ratione temporis”, sussiste la responsabilità solidale dell’appaltatore con il subappaltatore che va estesa alle sanzioni civili, benchè la lettera della legge non lo preveda espressamente, attesa la natura accessoria, automatica e predeterminata delle stesse. Nella vigenza di tale regime non può trovare invece applicazione il D.L. n. 5 del 2012, art. 21, comma 1, conv. con modif. in L. n. 35 del 2012, che, per l’omissione contributiva negli appalti ha previsto la responsabilità del solo inadempiente, poichè detta norma, avendo natura innovativa e non interpretativa, non è retroattiva”.

Ha, quindi, errato la Corte di merito nel momento in cui ha ritenuto di escludere dalla condanna della committente Fincantieri il pagamento delle sanzioni civili connesse alla contestata omissione contributiva, posto che la nuova previsione normativa di cui al citato L. n. 35 del 2012, art. 21 secondo la quale in caso di appalto di opere o di servizi per le sanzioni civili risponde solo il responsabile dell’inadempimento, non ha efficacia retroattiva, data la sua portata innovativa, e non può, quindi, incidere sulla fattispecie in esame ricadente nella previsione della precedente disposizione normativa. Trascurando l’applicazione di quest’ultima la Corte territoriale ha finito, in tal modo, per non considerare la natura accessoria della sanzione, affermata da costante giurisprudenza di questa Corte, costituente una conseguenza automatica dell’inadempimento o del ritardo, legalmente predeterminata, introdotta nell’ordinamento al fine di rafforzare l’obbligazione contributiva e risarcire, in misura predeterminata dalla legge, con una presunzione juris et de jure, il danno cagionato all’istituto assicuratore (cfr., ex multis, Cass. 18 dicembre 2017, n. 30363; Cass. 19 giugno 2009, n. 14475; Cass. 10 agosto 2008, n. 24358; Cass. 19 giugno 2000, n. 8323).

3. Col primo motivo del ricorso la Fincantieri denunzia violazione dell’art. 2909 c.c., nonchè dell’art. 112 c.p.c., art. 329 c.p.c., comma 2 e art. 434 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 3), dolendosi della decisione della Corte d’appello di riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui era stata dichiarata l’applicabilità del regime decadenziale D.Lgs. n. 276 del 2003, ex art. 29, comma 2, anche alle obbligazioni contributive, senza tener conto nemmeno del fatto che l’Inps non aveva impugnato tale capo della decisione, facendolo passare, in tal modo, in giudicato.

4. Col secondo motivo la Fincantieri si lamenta della illegittimità della sentenza impugnata per violazione del procedimento, ex art. 360 c.p.c., n. 4, avendo la Corte d’appello omesso di accertare e dichiarare l’avvenuto passaggio in giudicato del capo della sentenza di primo grado che aveva ritento applicabile il regime decadenziale D.Lgs. n. 276 del 2003, ex art. 29, comma 2, anche alle obbligazioni contributive.

5. Col terzo motivo, formulato per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2, , nonchè dell’art. 12 disp. gen., comma 1, (art. 360 c.p.c., n. 3), la società ricorrente si duole della decisione della Corte d’appello di ritenere infondata l’eccezione di decadenza sollevata con riferimento all’azione giudiziale, ad opera dell’Inps, di riscossione dei contributi non versati dal datore di lavoro in favore dei dipendenti impiegati in regime di appalto.

6. Col quarto motivo la ricorrente deduce l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., n. 5), vale a dire il fatto che Fincantieri non aveva stipulato solo due contratti d’appalto con le società Euro.Cos s.r.l. e Doricoat s.r.l., come contrariamente affermato dall’Inps, che, di conseguenza, non aveva impedito il decorso del termine decadenziale per ogni singolo appalto, mentre la Corte di merito avrebbe dovuto accertare le date precise della cessazione degli appalti oggetto di ciascuno dei contratti sottoscritti da Fincantieri.

7. Osserva la Corte che i quattro motivi del ricorso della Fincantieri, che per ragioni di connessione possono essere esaminai congiuntamente, sono inammissibili.

Invero, come da ultimo questa Corte ha avuto modo di ribadire (Cass. Sez. Lav., sentenza n. 18004 del 4.7.2019), “In tema di appalto di opere e servizi, il termine di decadenza di due anni previsto dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2, nella versione anteriore alle modifiche apportate dal D.L. n. 5 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 35 del 2012, non è applicabile all’azione promossa dagli enti previdenziali nei confronti del committente essendo la stessa soggetta al solo termine di prescrizione”.

In effetti, in precedenza si era chiarito (Cass. Sez. Lav. n. 6532 del 20.3.2014) “la L. 23 ottobre 1960, n. 1369, art. 4 (applicabile “ratione temporis”), che pone il termine di decadenza di un anno dalla cessazione dell’appalto per l’esercizio dei diritti dei prestatori di lavoro, dipendenti da imprese appaltatrici di opere e servizi nei confronti degli imprenditori appaltanti – pur facendo riferimento, oltre che ai diritti al trattamento economico e normativo, anche al diritto di pretendere l’adempimento degli obblighi derivanti dalle leggi previdenziali – limita l’ambito di efficacia del suddetto termine ai diritti suscettibili di essere fatti valere direttamente dal lavoratore, non potendosi estendere invece l’efficacia dell’anzidetta disposizione legislativa ad un soggetto terzo, quale l’ente previdenziale, i cui diritti scaturenti dal rapporto di lavoro disciplinato dalla legge si sottraggono, pertanto, al predetto termine annuale decadenziale. (in senso conf. v. Sez. Lav., sentenza n. 996 del 17.1.2007 e n. 18809 del 16.7.2018).

8. Nè colgono nel segno le censure volte a sentir dichiarare la violazione di un asserito giudicato che si sarebbe formato in ordine al capo della decisione di primo grado che aveva, invece, ritenuto applicabile anche all’Inps la predetta causa di decadenza, il quale, da parte sua, non aveva impugnato una tale statuizione: invero, contrariamente a quanto supposto dalla Fincantieri, non si è in presenza di un fatto che è stato oggetto di accertamento giudiziale non contestato, bensì di un giudizio interpretativo in ordine all’applicazione o meno al caso di specie di una norma giuridica contemplante una causa speciale di decadenza, giudizio, questo, rientrante nei poteri decisori della Corte territoriale investita dall’impugnazione della sentenza di primo grado.

9. E’, altresì, inammissibile l’ultima censura sulla mancata disamina dell’esistenza di altri contratti d’appalto ai fini della verifica della eccepita decadenza. Infatti, con la sentenza n. 8053 del 7/4/2014 delle Sezioni Unite di questa Corte, si è precisato che l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie. In ogni caso, la natura dirimente della rilevata inapplicabilità nella fattispecie della eccepita causa di decadenza consente di ritenere superata anche quest’ultima doglianza.

10. In definitiva, va accolto il ricorso dell’Inps, mente va dichiarato inammissibile quello della Fincantieri. Conseguentemente l’impugnata sentenza va cassata in relazione al ricorso accolto e la causa va rinviata, anche per le spese, alla Corte d’appello di Bologna.

Ricorrono i presupposti per la condanna della ricorrente Fincantieri al pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13.

PQM

La Corte accoglie il ricorso dell’Inps, dichiara inammissibile il ricorso della Fincantieri s.p.a., cassa l’impugnata sentenza in relazione al ricorso accolto e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d’appello di Bologna.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente Fincantieri s.p.a., dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 13 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 6 novembre 2019

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