Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28366 del 05/11/2019
Cassazione civile sez. trib., 05/11/2019, (ud. 14/06/2019, dep. 05/11/2019), n.28366
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PERRINO Angelina Maria – Presidente –
Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –
Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –
Dott. MUCCI Roberto – Consigliere –
Dott. DINAPOLI Marco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5243/2011 R.G. proposto da:
Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura
Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via
dei Portoghesi n. 12;
– ricorrente –
contro
Musara s.r.l., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giuseppe Zizzo e
Claudio Lucisano, elettivamente domiciliata presso lo studio del
secondo, in Roma, via Crescenzio n. 91, giusta procura speciale e
margine del controricorso;
-controricorrente-
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Lombardia n. 106/4/10, depositata il 10 novembre 2010.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 giugno
2019 dal Consigliere Dott. Dinapoli Marco.
Fatto
RILEVATO
CHE:
La s.r.l. Musara, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, impugnava l’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle entrate di Milano in data 5 novembre 2008 per l’importo di Euro 181.701,00 a titolo di recupero dell’Iva asseritamente non detraibile (oltre sanzioni e interessi) perchè frutto di una condotta ritenuta abusiva in quanto finalizzata esclusivamente al conseguimento di vantaggi fiscali indebiti.
La Commissione tributaria provinciale di Milano accoglieva il ricorso con sentenza n. 170/19/2009 in data 2 novembre 2009. L’Agenzia delle entrate proponeva appello, che veniva rigettato dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia con sentenza n. 106/4/10 pubblicata il 10 novembre 2010.
L’Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione con due motivi e chiede cassarsi la sentenza impugnata, con ogni consequenziale provvedimento. La società resiste con controricorso e chiede rigettarsi il ricorso avverso, vinte le spese. Entrambe le parti depositano memorie illustrative.
Diritto
CONSIDERATO
CHE:
1.-La ricorrente Agenzia delle Entrate, come rappresentata in giudizio, ha depositato in atti in data 21 marzo 2019 una richiesta di estinzione del giudizio per avere la contribuente presentato istanza di definizione agevolata della controversia ai sensi del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 11, provvedendo al pagamento previsto per il perfezionamento della definizione.
2.- Analoga richiesta è stata formulata dalla società con memoria del 30 maggio 2019.
3.- Si è verificata dunque, dopo la proposizione del ricorso, una causa di estinzione ex lege del processo che deve essere qui dichiarata preliminarmente e che esclude la necessità di valutare le altre questioni sollevate dalle parti e di provvedere in ordine al regolamento delle, spese del presente giudizio, che restano a carico di chi le ha anticipate.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il processo; nulla per le spese.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 14 giugno 2019.
Depositato in cancelleria il 5 novembre 2019