Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28368 del 05/11/2019
Cassazione civile sez. trib., 05/11/2019, (ud. 20/06/2019, dep. 05/11/2019), n.28368
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –
Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. VECCHIO Massimo – Consigliere –
Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 3266-2013 proposto da:
P.S., elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE REGINA
MARGHERITA, 262, presso lo studio dell’avvocato LUIGI MARSICO,
rappresentata e difesa dall’avvocato ALESSANDRA STASI;
– ricorrente –
contro
EQUITALIA SUD SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CICERONE
28, presso lo studio dell’avvocato BIANCA MARIA CASADEI,
rappresentato e difeso dall’avvocato MICHELA GABRIELLA NOCCO;
– resistente con atto di costituzione –
avverso la sentenza n. 180/2012 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di
FOGGIA, depositata il 27/11/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
20/06/2019′ dal Consigliere Dott. CAVALLARI DARIO.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
P.S. ha proposto ricorso contro la comunicazione di fermo amministrativo di beni mobili registrati con la quale le era stato intimato di pagare Euro 34.171,97.
La CTP di Foggia, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 9/6/10, ha respinto il ricorso.
P.S. ha proposto appello.
La CTR di Bari, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 180/25/12, ha respinto l’impugnazione.
P.S. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo.
Parte intimata non ha svolto difese.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con un unico motivo P.S. lamenta la violazione del principio dell’onere della prova, la violazione e la falsa interpretazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 e art. 137 c.p.c. e s.s., nonchè l’esame di un fatto decisivo del giudizio perchè il giudice di appello avrebbe errato nel ritenere che il concessionario avesse dimostrato l’avvenuta notificazione delle cartelle di pagamento con la semplice produzione di un documento denominato “estratto di cartella” e, separatamente, di un foglio contenente la relazione di notificazione, essendo onerato, invece, del deposito degli originali delle cartelle notificate o di copia conforme delle stesse.
La doglianza è infondata.
Infatti, in tema di riscossione delle imposte, ove il concessionario notifichi la cartella esattoriale nelle forme ordinarie o, comunque, con messo notificatore, anzichè con raccomandata con avviso di ricevimento, per la prova della notificazione è sufficiente la produzione della relata, della matrice o dell’estratto di ruolo, non sussistendo un onere di produzione della cartella (Cass., Sez. 5, n. 23039 dell’11 novembre 2016).
Nella specie, invece, parte ricorrente si duole proprio del mancato deposito della cartella, mentre riconosce che la relata è presente agli atti.
Ne consegue il rigetto del motivo.
2. Il ricorso va, quindi, respinto.
3. Alcuna statuizione deve essere assunta in ordine alle spese processuali, alla luce della condotta difensiva di parte intimata.
P.Q.M.
La Corte:
– rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della V Sezione Civile, il 20 giugno 2019.
Depositato in cancelleria il 5 novembre 2019