Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28370 del 05/11/2019

Cassazione civile sez. trib., 05/11/2019, (ud. 11/09/2019, dep. 05/11/2019), n.28370

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. CHIESI Gian Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6753-2012, cui è riunito il 25490-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore

p.t., legale rappresentante, dom.to ope legis in ROMA, alla VIA DEI

PORTOGHESI, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo

rapp. e dif.;

– ricorrente in entrambi i giudizi riuniti –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) S.P.A., in persona del curatore p.t., rapp. e

dif., in virtù di procura speciale del 25.6.2014, ai rogiti del

Notaio V.L. di Castrovillari, rep. n. 11847, dagli Avv.ti

DOMENICO POERIO e GRAZIANO PUNGI, presso lo studio del quale sono

tutti elett.te dom.ti in ROMA, alla VIA OTTAVIANO, n. 9;

– controricorrente in entrambi i giudizi riuniti –

avverso la sentenza n. 44/10/2011 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del PIEMONTE, depositata il 18/07/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’11/09/2019 dal Consigliere Dott. GIAN ANDREA CHIESI.

Fatto

RILEVATO

che la (OMISSIS) S.P.A. in bonis propose separati ricorsi, innanzi alla C.T.P. di Asti, avverso due avvisi di accertamento notificatile dall’Agenzia delle Entrate, relativamente a due riprese I.V.A. concernenti agli anni 1999 e 2000;

che, previa loro riunione, la C.T.P. di Asti rigettò i ricorsi con sentenza 73/01/2010, successivamente impugnata dalla società contribuente innanzi alla C.T.R. del Piemonte che, nell’accogliere il gravame, con sentenza n. 44/10/2011, depositata il 18.7.2011, riformò la gravata decisione, ritenendo ostativo all’emissione degli avvisi di accertamento impugnati l’esattezza (secondo quanto dichiarato, peraltro, dalla stessa Agenzia delle Entrate – Ufficio di Castrovillari alla G.d.F. con nota del 30.7.2004, prot. n. 17484) dei dati esposti nelle dichiarazioni e la congruità, nonchè l’avvenuto pagamento, ad opera della (OMISSIS), delle imposte relative all’istanza di condono della L. n. 289 del 2002, ex art. 9, presentata da detta società in data 11.6.2003;

che avverso tale sentenza l’AGENZIA DELLE ENTRATE ha quindi proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi; si è costituita, con controricorso, la (OMISSIS) S.P.A. in bonis, la quale ha depositato, altresì, memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.; che la (OMISSIS) in bonis propose, altresì, ricorso, innanzi alla C.T.P. di Asti, avverso il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Asti di diniego parziale del rimborso I.V.A. richiesto dalla società contribuente per le annualità 1999 e 2000;

che la C.T.P. di Asti rigettò tale ricorso, con sentenza 81/1/2011, successivamente impugnata dalla società contribuente innanzi alla C.T.R. del Piemonte che, nell’accogliere il gravame, con sentenza n. 438/12/2014, depositata il 20.3.2014, riformò la gravata decisione, ritenendo illegittimo il diniego di rimborso opposto alla (OMISSIS) per (a) essere stati gli avvisi di accertamento relativi agli anni di imposta 1999 e 2000, sottesi a detto provvedimento, erano stati annullati dalla medesima C.T.P. astigiana, quale conseguenza della ritenuta validità del chiesto condono nonchè (b) contrastare il provvedimento di diniego del rimborso con il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30 (in quanto l’Agenzia avrebbe al massimo potuto richiedere alla contribuente la presentazione una polizza fideiussoria) e (c) non essersi l’Ufficio pronunziato sulla sussistenza delle condizioni sottese alla richiesta di condono;

che anche avverso tale provvedimento l’AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi; si è costituita, con controricorso, la CURATELA DEL FALLIMENTO (OMISSIS) S.P.A., la quale ha depositato, altresì, memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che, in via del tutto preliminare, va dato atto della riunione, al presente giudizio (n. 6753/2012 del r.g.), di quello successivamente iscritto al n. 25490/2014 r.g., come da ordinanza pronunziata in quel procedimento all’esito dell’odierna udienza camerale;

che, sempre in via preliminare e relativamente al giudizio iscritto al n. 6753/2012 r.g., va rigettata la richiesta di interruzione del processo, sollevata dalla difesa della CURATELA della (OMISSIS) S.P.A., succeduta alla (OMISSIS) S.P.A. nelle more del presente giudizio di legittimità e costituitasi nella presente fase di lite a seguito di sentenza dichiarativa di fallimento del Tribunale di Castrovillari del 25.10.2012 (in atti): ed infatti, in tema di ricorso per cassazione, la dichiarazione di fallimento di una delle parti non integra una causa di interruzione del relativo giudizio, posto che in quest’ultimo opera il principio dell’impulso d’ufficio e non trovano, pertanto, applicazione i comuni eventi interruttivi del processo contemplati in via generale dalla legge (Cass., Sez. 1, 23.3.2017, n. 7477, Rv. 645844-01);

che ancora in via preliminare va disattesa, infine, l’eccezione di giudicato (esterno), sollevata in entrambi i giudizio riuniti con le memorie ex art. 380-bis.1 c.p.c. e fondata sull’annullamento di un diverso avviso di accertamento emesso per una ripresa I.V.A. relativa ad altra annualità (2001): è proprio tale ultima circostanza, infatti, che preclude l’operatività dell’art. 2909 c.c. rispetto alla fattispecie dedotta nel presente giudizio, potendo i presupposti di fatto non delibabili nella presente sede di legittimità e rimessi alla valutazione del giudice del merito – sottesi alle odierne riprese (I.V.A. 1999 e 2000) essere divergenti rispetto a quelli posti a fondamento della ripresa I.V.A. 2001 (cfr. Cass., Sez. 5, 9.10.2013, n. 22941, Rv. 628468-01);

che con il primo motivo del ricorso iscritto al n. 6753/2012 r.g. l’AGENZIA lamenta (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) la violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57 e della L. n. 289 del 2002, art. 9, per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto ostativo all’emissione degli avvisi di accertamento impugnati l’intervenuto condono ex art. 9 cit. per gli anni oggetto di ripresa;

che il motivo è fondato, dovendosi dare seguito all’orientamento espresso da Cass., Sez. U., 6.7.2017, n. 16692, Rv. 644800-01, per cui “in tema di cd. “condono tombale”, l’Erario può accertare i crediti da agevolazione esposti dal contribuente nella dichiarazione, in quanto il condono – avendo come scopo il recupero di risorse finanziarie e la riduzione del contenzioso e non già l’accertamento dell’imponibile – elide in tutto o in parte, per sua natura, il debito fiscale, ma non opera sui crediti che il contribuente possa vantare nei confronti del fisco, che restano soggetti all’eventuale contestazione da parte dell’Ufficio” (cfr. anche, più recentemente ed in senso conforme, Cass., Sez. 5, 13.12.2018, n. 32257, Rv. 652177-01);

che, infatti, non è controverso (cfr. anche p. 2, cpv. della motivazione della sentenza impugnata, nonchè controricorso, p. 2, sub 1) che gli avvisi di accertamento impugnati fondino sulla contestazione di crediti (nella specie, per I.V.A.) esposti dalla società contribuente nelle dichiarazioni relative agli anni 1999 e 2000, quale conseguenza di un’attività di sovrafatturazione ascritta dall’Ufficio alla (OMISSIS); che, dunque, trattandosi di crediti esposti in dichiarazione, legittimamente l’Ufficio poteva procedere alla relativa contestazione, già in astratto non preclusa – per quanto supra esposto – dall'(eventuale) avvenuto perfezionamento o meno del condono ex art. 9 cit.: principio cui non si è attenuta la C.T.R. del Piemonte;

che quanto precede determina l’accoglimento, per le medesime ragioni suesposte, del primo motivo del ricorso iscritto al n. 25490/2014 r.g.;

che con il secondo motivo di entrambi i ricorsi iscritti al n. 6753/2012 r.g. ed al n. 25490/2014 g.r. parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) della violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 39, del D.Lgs. n. 74 del 200, art. 20, degli artt. 411 e 654 c.p.c., nonchè dell’art. 2697 c.c., per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto gli avvisi di accertamento relativi alle riprese I.V.A. 1999 e 2000 infondati, nel merito, in conseguenza dell’intervenuta archiviazione del procedimento penale instauratosi a seguito dei fatti sottesi alle riprese tributarie per cui è causa;

che entrambi i motivi sono inammissibili, per non confrontarsi essi con le rationes decidendi delle gravate decisioni le quali, a ben vedere, non hanno affrontato tale questione, ritenuta anzi – con precipuo riferimento alla sentenza n. 44/10/2011 ed al pari delle altre esposte dalle parti – “superflua”;

che con il terzo motivo del ricorso iscritto al n. 25490/2014 g.r. l’AGENZIA Si duole (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) della violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, per avere la C.T.R. reso una motivazione del tutto apodittica in relazione alle presunte ragioni che inficerebbero la legittimità del provvedimento di diniego del rimborso, per suo contrasto con il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30;

che il mezzo di gravame è fondato, non essendo evincibili le motivazioni sottese alle conclusioni raggiunte dalla C.T.R.: in particolare, non si comprende (a) quali siano le ragioni di palese contrasto del provvedimento di diniego del rimborso con il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30, (b) quali sarebbero “gli elementi in base ai quali l’Amministrazione ha emesso il provvedimento impugnato (e che) avrebbero potuto al massimo determinare, quale misura cautelare per l’Ufficio o per l’Erario, unicamente la richiesta di polizza fideiussoria” e, infine, (c) quali sarebbero “le circostanze meramente congetturali” poste dall’Amministrazione a fondamento del provvedimento di diniego;

che va in proposito ribadito il principio per cui in seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, non è più deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza della motivazione, ma provvedimenti giudiziari non si sottraggono all’obbligo di motivazione previsto in via generale dall’art. 111 Cost., comma 6 e, nel processo civile, dall’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4; tale obbligo è violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero – come nella specie – essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perchè perplessa ed obiettivamente incomprensibile) e, in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 (cfr., da ultimo, Cass., Sez. VI-3, 25.9.2018, n. 22598, Rv. 650880-01; Cass., Sez. U, 7.4.2014, n. 8053, Rv. 629830-01);

che quanto precede determina l’assorbimento del quarto motivo del ricorso iscritto al n. 25490/2014 g.r. (con cui l’AGENZIA lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30);

Ritenuto, pertanto, che entrambi i ricorsi debbano essere, nei limiti che precedono, accolti, con cassazione delle gravate decisioni e rinvio alla C.T.R. del Piemonte, in diversa composizione, affinchè decida entrambe le controversie attenendosi ai principi che precedono, liquidando, altresì, le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo del ricorso iscritto al n. 6753 del 2012 r.g., nonchè il primo ed il terzo motivo del ricorso iscritto al n. 25490 del 2014 r.g.; dichiara inammissibile il secondo motivo di entrambi i ricorsi ed assorbito il quarto motivo del ricorso iscritto al n. 25490 del 2014 r.g.. Per l’effetto, cassa le gravate decisioni e rinvia alla C.T.R. del Piemonte, in diversa composizione, affinchè decida entrambe le controversie attenendosi ai principi che precedono, liquidando, altresì, le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Civile Tributaria, il 11 settembre 2019.

Depositato in cancelleria il 5 novembre 2019

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