Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1543 del 27/01/2014
Civile Sent. Sez. 5 Num. 1543 Anno 2014
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: MELONI MARINA
SENTENZA
sul ricorso 24346-2007 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro
2013
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SAVINO PATRIZIA titolare omonima ditta, elettivamente
domiciliata in ROMA VIA DEI GRACCHI 130, presso lo
studio dell’avvocato PANNELLA PAOLO, rappresentata e
difesa dall’avvocato PISTONE GIUSEPPE giusta delega a
margine;
Data pubblicazione: 27/01/2014
- controricorrente –
avverso la sentenza n. 70/2006 della COMM.TRIB.REG.
di NAPOLI, depositata il 21/06/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 21/10/2013 dal Consigliere Dott. MARINA
udito per il ricorrente l’Avvocato DETTORI che ha
chiesto l’accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IMMACOLATA ZENO che ha concluso per
l’inammissibilità e in subordine accoglimento del I °
e II ° motivo del ricorso.
MELONI;
Svolgimento del processo
Con avviso di rettifica parziale per l’anno 1991 da
Napoli, l’Amministrazione disconosceva il credito
IVA della contribuente Savino Patrizia titolare
dell’omonima ditta individuale, risultante dalla
dichiarazione IVA presentata per l’anno d’imposta
1991, ed accertava una maggiore imposta IVA
complessiva per lire 63.287.000 applicava interessi
e sanzioni, sul presupposto che la contribuente non
avesse provveduto all’emissione di fatture relative
ad operazioni imponibili.
La contribuente Savino Patrizia presentava ricorso
avverso l’avviso di rettifica davanti alla
Commissione Tributaria provinciale di Napoli
lamentando che l’Ufficio aveva recepito senza
parte dell’Agenzia delle Entrate Ufficio IVA di
motivare il contenuto del verbale della Guardia di
Finanza e che nel corso dell’accesso la GdF si era
introdotta in luogo diverso dalla sede della
società dove aveva trovato documentazione
extracontabile che non era più riferibile alla
ditta.
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a-_
La CTP accoglieva il ricorso ed annullava l’avviso.
Su ricorso in appello proposto dall’Agenzia, la
Commissione tributaria regionale della Campania,
con sentenza nr.70/52/06 depositata in data
compensava le spese di giudizio. Avverso la
sentenza della Commissione Tributaria regionale
della Campania ha proposto ricorso per cassazione
l’Agenzia delle Entrate con quattro motivi e
Savino Patrizia ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso l’Ufficio lamenta
violazione degli artt.2697, 2700 e 2702 cc in
relazione all’art.360 comma 1 nr.3 cpc perché i
giudici di appello hanno ritenuto non
adeguatamente motivato l’avviso e ciò in quanto
21/6/2006, confermava la sentenza di primo grado e
non hanno esaminato il processo verbale di
constatazione redatto dalla Guardia di Finanza
cui faceva riferimento l’avviso di accertamento,
ben potendo quest’ultimo essere motivato anche
solo per relationem con rinvio al contenuto del
processo verbale.
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et
Con
il
secondo
motivo di ricorso
la ricorrente Savino Patrizia lamenta violazione
e falsa applicazione degli artt.54,55,56 DPR
633/72 in relazione all’art.360 comma l nr.3 cpc
perché i giudici di appello hanno ritenuto che
verbale della Guardia di Finanza, non aveva
provveduto a motivare adeguatamente l’avviso di
rettifica.
Il primo e secondo motivo di ricorso, da
trattarsi congiuntamente in quanto inerenti allo
stesso tema, sono fondati e devono essere
accolti. Infatti i giudici di appello hanno
affermato, nella sentenza di secondo grado, che
l’avviso di rettifica non era adeguatamente
motivato perché si limitava a richiamare il
processo verbale in contrasto con l’orientamento
della Corte che ben ammette la motivazione per
relationem dell’avviso di accertamento.
l’Ufficio, limitandosi a richiamare il processo
A tale proposito questa Corte ha avuto più volte
occasione di affermare che in tema di IVA, è
legittimo l’avviso di rettifica motivato “per
relationem”, mediante rinvio ad un processo
verbale di constatazione redatto dalla Guardia
di Finanza e notificato al contribuente, come
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per esempio in Sez. 5, Sentenza n. 4523 del
21/03/2012: “In tema di provvedimento
amministrativo di imposizione tributaria, la
motivazione che rinvii alle conclusioni
poteri di polizia tributari, già noti al
contribuente, non è illegittima, indicando
semplicemente che l’Ufficio procedente ha inteso
realizzare un’economia di scrittura, la quale
non arreca alcun pregiudizio al corretto
svolgimento del contraddittorio.”
Il medesimo orientamento è confermato da sez. 5,
Sentenza n. 21119 del 13/10/2011: Presidente:
Adamo M.Estensore: Bognanni S.:” In tema di atto
amministrativo finale di imposizione tributaria,
nella specie relativo ad avviso di rettifica di
dichiarazione IVA da parte dell’Amministrazione
finanziaria, la motivazione “per relationem”,
contenute in atti redatti nell’esercizio dei
con rinvio alle conclusioni contenute nel
verbale redatto dalla Guardia di Finanza
nell’esercizio dei poteri di polizia tributaria,
non è illegittima, per mancanza di autonoma
valutazione da parte dell’Ufficio degli elementi
da quella acquisiti, significando semplicemente
che l’Ufficio stesso, condividendone le
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61′
conclusioni,
ha
inteso realizzare
una economia di scrittura che, avuto riguardo
alla circostanza che si tratta di elementi già
noti
al
pregiudizio
contribuente,
al
corretto
non
arreca
svolgimento
alcun
del
Tra l’altro la CTR poi nel merito ha fatto
riferimento proprio al processo verbale ed ha
respinto il ricorso ritenendo che i
verbalizzanti si erano introdotti nella sede di
altra società dove non potevano accedere e lì
avevano inventariato merce ed acquisito dati
quali documentazione extracontabile per giungere
poi alle risultanze recepite dall’Ufficio.
Con il terzo e quarto motivo l’Ufficio censura
la presunta nullità dell’avviso di rettifica per
essersi i verbalizzanti introdotti nella sede di
altra società dove non potevano accedere: in
particolare con il terzo motivo censura il
difetto di motivazione su un punto decisivo
della controversia in relazione all’art. 360
comma l nr.5 cpp in quanto la CTR non ha
considerato che l’atto di rettifica si basava
sia sul verbale acquisito nella sede di Via
Catullo che nella sede di Via Veniero; con il
quarto motivo censura la violazione dell’art. 52
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contraddittorio.
DPR 633/1972 ed art.
2697
cc
in
relazione all’art. 360 nr.3 cpc perché la sede
di Via Catullo 7 era il domicilio fiscale
dichiarato dalla parte ed in tale sede era stata
rinvenuta la documentazione utile per la
Il quarto motivo di ricorso è fondato e deve
essere accolto,assorbito il terzo.
Infatti il luogo ove è stato espletata la
verifica fiscale cioè Via Catullo 7 risulta
essere il domicilio fiscale e la sede della
società e non luogo di privata dimora ove i
verbalizzanti non potevano accedere, posto che
mai è stata comunicato all’Ufficio il
trasferimento della ditta in altro luogo e
quindi, anche se priva di intestazione, la
documentazione rinvenuta era riferibile
senz’altro alla ditta Savino Patrizia(..y4:1,44A:
oe:3:,.
4t. ees). 4666-41,u .161),<1
Per quanto sopra il ricorso deve essere accolto
in ordine al primo, secondo e quarto motivo
proposto. La sentenza deve essere cassata senza
rinvio e la causa può essere decisa nel merito
ex art. 384 cpc non richiedendo ulteriori
accertamenti in punto di fatto, con rigetto del
ricorso introduttivo.
6 contestazione degli addebiti. ESENTE DA ?r,c 7.5?TRAZIONE
Al SENSI P
N. 131 T • 2 . --»956
5 IASAA
Ricorrono giusti motivi per compensare fra le parti le spese dei gradi del
giudizio di merito, stante l'evolversi della
vicenda processuale, mentre le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico P.Q.M.
Accoglie il primo, secondo e quarto motivo di
ricorso, assorbito il terzo, decidendo nel merito
rigetta il ricorso introduttivo. Condanna Savino
Patrizia al pagamento delle spese di giudizio che
si liquidano in 3.200,00 oltre spese prenotate a
debito.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della
V sezione civile il 21/10/2013
Il consigliere estensore della società contribuente.