Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28166 del 31/10/2019
Cassazione civile sez. VI, 31/10/2019, (ud. 06/06/2019, dep. 31/10/2019), n.28166
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –
Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –
Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –
Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 805-2019 R.G. proposto da:
G.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
CHIASSERINI 12, presso lo studio dell’avvocato GIANFRANCO SERRATORE,
rappresentato e difeso dagli avvocati MARINA COLELLA, ANNA RITA DEL
GIACCIO;
– ricorrente –
contro
W.A.W.;
– intimato –
per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di
ROMA, depositata il 27/11/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 06/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GRAZIOSI
CHIARA;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del
Sostituto Procuratore Generale Dott. MISTRI CORRADO, che conclude
chiedendo che la Corte di Cassazione voglia annullare l’ordinanza
pronunciata dal Tribunale di Roma in composizione monocratica nel
procedimento n. 56950/2017 R.G., in data 27 novembre 2018, perchè
illegittima, disponendo per la conseguente riassunzione del giudizio
avanti al primo giudice.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte osserva quanto segue.
1. G.A. adiva secondo il rito sommario il Tribunale di Roma perchè fosse accertato che un immobile era di sua esclusiva proprietà ed arbitrariamente occupato senza alcun titolo valido da tale W.A.W., con conseguente condanna della suddetta al rilascio e al risarcimento del danno. La convenuta si costituiva, chiedendo l’applicazione dell’art. 295 c.p.c. in riferimento ad altra causa relativa all’atto di compravendita dell’immobile e resistendo comunque nel merito.
Con ordinanza del 27 novembre 2018 il Tribunale, “ritenuto pregiudiziale l’accertamento della validità del negozio giuridico che ha avuto ad oggetto la compravendita del 50% del diritto di usufrutto inerente l’immobile in questione, quota alienata da W.A.W. al defunto G.S., dante causa” di G.A., sospendeva il giudizio – n. 56950/2017 R.G. – fino alla definizione della pregiudicante altra causa, pendente presso lo stesso Tribunale – n. 18081/2018 R.G. -.
Quest’ultima recenziore causa era stata avviata dalla W. chiedendo che fosse dichiarata l’invalidità della compravendita “in quanto frutto di violenza, dolo e/o errore”, e che fosse comunque dichiarata la risoluzione della compravendita stessa per grave inadempimento di G.S. per mancato pagamento del prezzo. In tale causa si era costituito G.A., resistendo.
3. G.A. ha proposto istanza di regolamento ex art. 42 c.p.c. avverso l’ordinanza sospensiva ai sensi dell’art. 295 c.p.c. emessa appunto in data 27 novembre 2018, censurandola sotto tre profili: per carenza dei presupposti in relazione alla sussistenza di pregiudizialità, per mancanza di motivazione e per illegittimità dell’ordinanza in quanto resa in giudizio la cognizione sommaria.
Con nota depositata il 28 marzo 2019 G. ha altresì segnalato che la causa n. 18081/2018 R.G. era stata dichiarata estinta nelle more, ovvero all’udienza del 28 febbraio 2019. La W. a sua volta ha depositato memoria.
Il Procuratore Generale ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
4. Il ricorso è in effetti manifestamente fondato. A tacer d’altro, infatti, e quindi anche a prescindere dall’essere stata disposta la sospensione in un giudizio avviato con rito sommario, incompatibile con l’art. 295 c.p.c. (Cass. sez. 63, ord. 27 ottobre 2015 n. 21914; Cass. sez. 6-3, ord. 7 dicembre 2018 n. 31801) e anche a prescindere altresì dalla estinzione, sopravvenuta, della causa rispetto alla quale è stata sospesa quella de qua, non si può non ricordare che, qualora – come accadeva nel caso di specie, ovviamente prima della estinzione appena richiamata – le cause connesse dal vincolo soprassessorio pendano dinanzi allo stesso ufficio, non sussistono i presupposti per l’applicazione dell’art. 295 c.p.c., dovendo invece applicarsi l’art. 274 c.p.c., con la relativa procedura di riunione (Cass. sez. 6-1, ord.26 luglio 2012 n. 13330; Cass. sez. 6-3, ord. 17 maggio 2017 n. 12441).
Accogliendo in conclusione la richiesta di regolamento, con conseguente caducazione dell’ordinanza soprassessoria, deve disporsi la prosecuzione del processo e pronunciarsi condanna della soccombente alla rifusione delle spese al ricorrente, liquidate come da dispositivo.
PQM
Dispone la prosecuzione del processo condannando la soccombente a rifondere al ricorrente le spese processuali, liquidate in complessivi Euro 2050, oltre a Euro 200 per gli esborsi e al 15% per spese generali, nonchè agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 6 giugno 2019.
Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2019