Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27828 del 30/10/2019
Cassazione civile sez. trib., 30/10/2019, (ud. 28/06/2019, dep. 30/10/2019), n.27828
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –
Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –
Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –
Dott. FRACANZANI Marcello M. – Consigliere –
Dott. SAIEVA Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 23808/2013 proposto da:
P.M., rappresentata e difesa dall’avv. Raffaele Lebotti del
foro di Potenza ed elettivamente domiciliata in Roma, Via Ottaviano,
n. 9, int. 9, presso lo studio del Dott. D.C.;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con
domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
– controricorrente –
nonchè
AGENZIA DELLE ENTRATE, Direzione provinciale di Potenza;
– intimata –
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della
Basilicata n. 55/1/13 pronunciata il 17.12.2012 e depositata il
18.2.2013.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
28.6.2019 dal Consigliere Dott. Giuseppe SAIEVA.
Fatto
RITENUTO
che:
1. P.M. ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Basilicata n. 55/1/13 pronunciata il 17.12.2012 e depositata il 18.2.2013, che aveva rigettato l’appello da lei proposto avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Potenza e dichiarato legittimo l’accertamento dell’ufficio finanziario avente ad oggetto il pagamento dell’IRPEF e dell’IVA per gli anni 20042005.
2. L’agenzia delle entrate resisteva con controricorso.
3. Il ricorrente chiedeva tuttavia la sospensione del giudizio e la definizione agevolata ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11.
4. La controversia è stata fissata nella Camera di consiglio del 28.6.2019, ai sensi dell’art. 375, u.c. e dell’art. 380 bis 1 c.p.c..
Diritto
CONSIDERATO
che:
1. In data 25.9.2018 l’Avvocatura Generale dello Stato, su conforme richiesta dell’Agenzia delle Entrate di Potenza, dando atto del pagamento da parte della contribuente di quanto dovuto per il perfezionamento della definizione agevolata prevista dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 11, convertito in L. 21 giugno 2017, n. 96, ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
2. Alla declaratoria di estinzione del giudizio, segue che le spese dell’intero giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate, come espressamente disposto dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 11 comma 10, convertito dalla L. 21 giugno 2017, n. 96.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per intervenuta definizione della lite ai sensi del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, ex art. 11, convertito dalla L. 21 giugno 2017, n. 96.
Spese a carico della parte che le ha anticipate.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 28 giugno 2019.
Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2019