Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27860 del 30/10/2019
Cassazione civile sez. I, 30/10/2019, (ud. 26/09/2019, dep. 30/10/2019), n.27860
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DIDONE Antonio – Presidente –
Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 31106/2018 proposto da:
M.A., elettivamente domiciliato in Roma Via Otranto, 12
presso lo studio dell’avvocato Grispo Marco che lo rappresenta e
difende;
– ricorrente –
contro
Ministero Dell’interno, elettivamente domiciliato in Roma Via Dei
Portoghesi 12 presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo
rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 321/2018 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,
depositata il 10/05/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
26/09/2019 da Dott. FEDERICO GUIDO.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
M.A., cittadino originario del Pakistan, propone ricorso per cassazione, con due motivi, avverso la sentenza della Corte d’appello di Perugia, pubblicata il 10.5.2018, che, confermando la pronuncia di primo grado, ha escluso il riconoscimento di ogni forma di protezione. La Corte territoriale, in particolare, ha rilevato che, a prescindere dai dubbi sull’attendibilità della versione offerta, la stessa narrazione della parte evidenziava l’insussistenza della persecuzione statuale e la matrice esclusivamente economica dell’allontanamento.
Il giudice di appello ha altresì escluso che il richiedente corresse il rischio effettivo, in caso di rimpatrio, di essere sottoposto alla pena di morte, tortura o trattamenti inumani o degradanti ed ha escluso, in ragione della natura privata della vicenda, che possa darsi rilievo a circostanze relative al rischio paese e quindi alla situazione politica del Pakistan.
Il Tribunale ha altresì respinto la richiesta di protezione umanitaria, rilevando la mancanza di situazioni soggettive del richiedente riconducibili ad esigenze umanitarie.
Il Ministero dell’interno ha resistito con controricorso.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.I1 primo motivo, denuncia la violazione di diverse disposizioni del D.Lgs. n. 251 del 2007, nonchè l’omesso esame di fatti decisivi, lamentando che la Corte territoriale abbia erroneamente ritenuto di escludere la rilevanza della situazione del paese di origine e dei molteplici e diffusi episodi di violenza, soprattutto nella regione del Punjab, da cui proviene il richiedente, caratterizzata da una situazione di violenza diffusa e generalizzata, come definita dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c).
2. Il motivo è fondato.
2.1. Con riferimento alla protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) è dovere del giudice verificare, indipendentemente dalla valutazione della specifica vicenda narrata, avvalendosi dei poteri officiosi di indagine e di informazione di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, se la situazione di esposizione a pericolo per l’incolumità fisica indicata dal ricorrente, astrattamente riconducibile ad una situazione tipizzata di rischio, sia effettivamente sussistente nel Paese nel quale dovrebbe essere disposto il rimpatrio, sulla base ad un accertamento che deve essere aggiornato al momento della decisione (Cass., 28/06/2018, n. 17075; Cass., 12/11/2018, n. 28990). Al fine di ritenere adempiuto tale onere, inoltre, il giudice è tenuto ad indicare specificatamente le fonti in base alle quali abbia svolto l’accertamento richiesto (Cass., 26/04/2019, n. 11312).
2.2. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha espressamente omesso di effettuare tale accertamento, ritenendo che la connotazione economica della vicenda narrata escludesse la rilevanza della situazione del Pakistan.
L’accoglimento del primo motivo assorbe l’esame del secondo mezzo, che denuncia violazione di legge ed omesso esame di un fatto decisivo in relazione al mancato riconoscimento della protezione umanitaria.
La sentenza impugnata va dunque cassata e la causa va rinviata alla Corte d’Appello di Perugia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del presente giudizio.
PQM
La Corte, accoglie il primo motivo di ricorso. Assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la regolazione delle spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di Perugia in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 26 settembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2019