Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27756 del 30/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 30/10/2019, (ud. 03/05/2019, dep. 30/10/2019), n.27756

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11997-2017 proposto da:

O.A., B.G., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA FRANCESCO SAVERIO NITTI 11 ST GAGLIARDI, presso lo studio

dell’avvocato CORRADO VALVO, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

L.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MERULANA,

247, presso lo studio dell’avvocato GIANCARLO FALLETTI,

rappresentato e difeso dall’avvocato PAOLO CARPINTIERI;

– controricorrente –

e contro

G.B., OR.SE.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 315/2017 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 21/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/05/2019 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

O.A. e B.G. hanno proposto ricorso in cassazione articolato in due motivi avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania n. 359/2017 del 21 febbraio 2017.

Resiste con controricorso L.S..

La Corte d’Appello di Catania, pur riformando parzialmente la sentenza resa in primo grado dal Tribunale di Siracusa, sezione distaccata di Avola (nel punto in cui la stessa aveva costituito una servitù di passaggio coattiva tra i fondi delle parti), ha accolto la confessoria servitutis, avendo accertato l’esistenza di una servitù di passaggio costituita in forza dell’atto di divisione e vendita del 10 novembre 1983 in favore del fondo di L.S. ed a carico del fondo di O.A. e B.G., aventi causa degli originari condividenti.

Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere rigettato per manifesta infondatezza, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio del 15 maggio 2018.

In tale adunanza, il collegio tuttavia sollevò un rilievo pregiudiziale con l’ordinanza interlocutoria del 14 giugno 2018. Avendo l’originario convenuto O.A. chiamato in causa a titolo di garanzia Or.Se. e G.B., deve dirsi verificata una comunanza di cause dipendenti, tale da dar luogo ad inscindibilità in sede di gravame ed alla necessità dell’integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c.

Venne quindi ravvisata la necessità di disporre l’integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’art. 331 c.p.c., nei confronti di Or.Se. e G.B., assegnando termine di giorni novanta dalla comunicazione dell’ordinanza.

Risultando, pertanto, che nessuna delle parti abbia provveduto all’integrazione del contraddittorio nel termine fissato, il ricorso va dichiarato inammissibile (riferendosi, invero, l’improcedibilità ex art. 371-bis c.p.c. al difetto del diverso e successivo adempimento del deposito dell’atto di integrazione del contraddittorio debitamente notificato).

Avendo i ricorrenti dato causa al difetto di integrità del contraddittorio nel presente giudizio, consegue altresì la regolazione secondo soccombenza delle spese del giudizio di cassazione in favore del controricorrente, nell’ammontare liquidato in dispositivo.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater – da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna in solido i ricorrenti a rimborsare al controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 1.000,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 3 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2019

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