Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8564 del 14/04/2011
Cassazione civile sez. trib., 14/04/2011, (ud. 23/03/2011, dep. 14/04/2011), n.8564
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, domiciliata in Roma,
via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che
la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
M.A., elettivamente domiciliato in Roma, via della
Giuliana 66, presso l’avv. Elena Paparelli, rappresentato e difeso
dall’avv. Tonelli Fabio;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio
n. 20/39/08 del 27/3/08.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Considerato che il Consigliere relatore, nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato la relazione scritta prevista dall’art. 380- bis, nei termini che di seguito si trascrivono:
“L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, che ha rigettato l’appello dell’Ufficio contro la pronuncia di primo grado, che aveva accolto il ricorso del M. contro un avviso di irrogazione sanzioni per lavoro irregolare. Il M. resiste con controricorso.
Il ricorso contiene due motivi. Può essere trattato in camera di consiglio e dichiarato inammissibile, alla stregua delle considerazioni che seguono:
Con il primo motivo l’Agenzia, nel quesito di diritto, individua come punto controverso quello riguardante il momento iniziale del rapporto lavorativo irregolare.
Il mezzo è inammissibile, in quanto il giudice di merito ha accolto integralmente il ricorso del M., negando l’assunzione, senza svolgere quindi alcuna considerazione circa il momento iniziale del (negato) rapporto di lavoro.
Il secondo motivo è anch’esso incentrato sull’accertamento della decorrenza del rapporto di lavoro ed è quindi, per le stesse ragioni, inammissibile”;
che le parti non hanno presentato memorie;
che il collegio condivide la proposta del relatore; che pertanto il ricorso va rigettato;
che appare equo disporre la compensazione delle spese, tenuto conto di ogni aspetto della controversia.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione tributaria, il 23 marzo 2011.
Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2011