Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8575 del 14/04/2011
Cassazione civile sez. trib., 14/04/2011, (ud. 23/03/2011, dep. 14/04/2011), n.8575
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
T.A., elettivamente domiciliato in Roma, via Isonzo n.
42/A, presso l’avv. Achille Reali, rappresentato e difeso dall’avv.
Torti Luigi giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Lombardia n. 125/15/07, depositata il 4 febbraio 2008.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
23 marzo 2011 dal Relatore Cons. Dr. Biagio Virgilio.
Fatto
LA CORTE
ritenuto che, ai sensi dell’art 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“1. T.A. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 125/15/07, depositata il 4 febbraio 2008, con la quale, accogliendo l’appello dell’Ufficio, è stata affermata la legittimità dell’avviso di accertamento emesso nei confronti del contribuente per IVA, IRPEF ed IRAP relative all’anno 2000.
L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.
2. Il ricorso appare inammissibile, in quanto l’unico complesso motivo è del tutto sfornito dei requisiti prescritti, per la sua formulazione, dall’art. 366 bis c.p.c., come interpretato dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte.
Pertanto, lo stesso può essere deciso in camera di consiglio”;
che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;
che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.
Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;
che non v’è luogo a provvedere in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità, in ragione della inammissibilità anche del controricorso per tardività, essendo stato consegnato per la notifica il 30 aprile 2009, a fronte della notifica del ricorso avvenuta in data 20 marzo 2009.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 23 marzo 2011.
Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2011