Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27755 del 29/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 29/10/2019, (ud. 16/05/2019, dep. 29/10/2019), n.27755

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 20523-2018 proposto da:

B.C.N., A.G., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA GOLAMETTO 4, presso lo studio dell’avvocato FERDINANDO

EMILIO ABBATE, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

GIOVAMBATTISTA FERRIOLO;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (OMISSIS);

– intimato –

per regolamento di competenza avverso il decreto n. R.G.51364/2017

della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositato il 19/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ORICCHIO

ANTONIO;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. PATRONE IGNAZIO che chiede

l’accoglimento del ricorso e la dichiarazione della competenza della

Corte di appello di Roma.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

A.G. e B.C.N. hanno impugnato con regolamento di competenza il decreto della Corte di Appello di Roma col quale – nell’ambito del procedimento, di cui in atti, ex lege cd. Pinto – dichiarava la propria incompetenza in favore di quella della Corte di Appello di Perugia.

Il P.G. ha concluso così come in epigrafe.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Il ricorso non può essere accolto.

I ricorrenti hanno posto a fondamento della istanza di regolamento la pretesa violazione del principio per cui – in ordine ad un procedimento come quello in oggetto – si sarebbe dovuto affermare la competenza per territorio della Corte di Appello ove era iniziato il giudizio presupposto a prescindere dallo stato del suo iter successivo.

Parti ricorrenti (e lo stesso P.G.) hanno adotto – a conforto di quanto da essi chiesto e ritenuto – i precedenti di questa Corte formatisi dopo la novella legislativa che ha modificato la L. n. 89 del 2001, art. 3.

Ad avviso degli stessi tali precedenti (ed, in particolare quello di cui all’ordinanza n. 14059/2017) deponevano nel senso della da loro invocata competenza per territorio della Corte di Appello di Roma.

2.- Senonchè la concreta fattispecie oggi in esame non rientra nel novero di applicabilità degli invocati precedenti. Infatti, ai fini della esatta individuazione della competenza territoriale, deve, nella fattispecie, aversi riguardo non al luogo in cui il giudizio de quo sia stato iniziato, ma a quello ove lo stesso si è svolto ovvero ancora (e più precisamente) quello in cui il giudizio è stato trattato e definito.

Al riguardo non può che richiamarsi il recente orientamento di questa Corte per cui “ai fini dell’individuazione del giudice competente sulla domanda di equa riparazione, L. n. 89 del 2001 ex art. 3, come modificato dalla L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 777, deve aversi riguardo al distretto della corte d’appello in cui ha sede il giudice avanti al quale si è svolto il giudizio presupposto e che lo ha definito nel merito, anche, eventualmente, a seguito di riassunzione per intervenuta dichiarazione di incompetenza del giudice originariamente adito, e non, come in precedenza, il giudice dinanzi al quale il giudizio è stato introdotto” (Cass. Ord. n. 9721/2019).

Nell’ipotesi per cui è giudizio è incontroverso il fatto che il primo grado del giudizio presupposto si è svolto innazi alla Corte di Appello di Perugia nel mentre innanzi alla Corte di Appello di Roma (innanzi alla quale era stata inizialmente proposta la domanda) vi era stata una mera pronuncia di rito di incompetenza territoriale.

Pertanto il procedimento in esame, nella concreta fattispecie, non poteva e non può ritenersi definito innanzi alla Corte di Appello di Roma che non è territorialmente competente.

3.- A tanto consegue il rigetto dell’istanza con conferma della competenza territoriale della Corte di Appello di Perugia.

4.- Non sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis, trattandosi di controversia esente.

P.Q.M.

La Corte:

rigetta il ricorso e conferma la competenza territoriale della Corte di Appello di Perugia.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile. 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 16 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2019

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