Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27553 del 28/10/2019
Cassazione civile sez. VI, 28/10/2019, (ud. 28/06/2019, dep. 28/10/2019), n.27553
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 20029-2018 proposto da:
(OMISSIS) S.r.l. in liquidazione, in persona del Liquidatore e KREARE
IMPRESA S.r.l. in persona dell’Amministratore unico, elettivamente
domiciliate in Roma, via Archimede 10, presso lo studio
dell’avvocato Tibaldi Raffaele, che le rappresenta e difende
unitamente all’avvocato Troiano Raffaele per procura speciale
allegata al ricorso;
– ricorrenti –
contro
Fallimento (OMISSIS) S.r.l. in liquidazione, in persona del Curatore,
elettivamente domiciliato in Roma, via Ovidio 20, presso lo studio
dell’avvocato Calcine Lorenzo, rappresentato e difeso dall’avvocato
Mangone Eugenio, per procura speciale allegata al controricorso;
– controricorrente –
contro
PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI BARI;
– intimata –
avverso la sentenza n. 909/2018 della CORTE D’APPELLO di BARI,
depositata il 23/05/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 28/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. VELLA
PAOLA.
Fatto
RILEVATO
che:
1. La Corte d’appello di Bari ha respinto il reclamo L. Fall. ex art. 18, proposto dalla (OMISSIS) S.r.l. in liquidazione avverso la sentenza di fallimento emessa il 18/01/2018 dal Tribunale di Bari, su istanza del P.M., condannando alle spese la Kreare Impresa S.r.l., socio di maggioranza di (OMISSIS), che era intervenuta a sostegno della reclamante.
2. Avverso detta sentenza (OMISSIS) e Kreare Impresa hanno proposto quattro motivi di ricorso per cassazione, cui la curatela ha resistito con controricorso, corredato da memoria.
3. A seguito di deposito della proposta ex art. 380 bis c.p.c. è stata ritualmente fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio.
Diritto
CONSIDERATO
che:
4. Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 18, poichè la Corte d’appello non si sarebbe limitata a comparare i dati dell’attivo e del passivo fallimentare, nei limiti di quanto devoluto con i motivi di reclamo (ridimensionamento del debito bancario e venir meno del debito tributario controverso), ma avrebbe esteso l’indagine alle nuove prospettazioni della curatela in punto di valutazione della consistenza dell’attivo e nuovi debiti, che non erano stati oggetto di discussione nella fase prefallimentare.
4.1. La censura è infondata, in ragione dell’effetto devolutivo pieno che caratterizza il giudizio di reclamo L. Fall. ex art. 18, in punto di accertamento dell’insolvenza sulla base della comparazione tra attivo e passivo della società in liquidazione (v. Cass. 5520/2018 per cui è sempre ammessa l’allegazione di fatti nuovi idonei a sovvertire l’esito della decisione; cfr. Cass. 6306/2014 con riguardo alla valutazione di un credito originariamente non considerato).
5. Con il secondo mezzo si denunzia la violazione dell’art. 115 c.p.c., per avere la Corte d’appello sostenuto, contrariamente al vero, che le risultanze del prospetto della curatela in merito al credito insinuato al passivo da M.P.S. (oltre che alla nuova valutazione dell’attivo per la pretesa difficoltà di realizzo dei crediti) non erano state “specificamente contestate”.
5.1. La doglianza è inammissibile per difetto di concludenza, poichè l’argomento della mancanza di specifica contestazione risulta meramente additivo rispetto all’affermazione principale del giudice a quo per cui della esattezza dell’insinuazione al passivo di MPS “non vi è motivo di dubitare”.
6. Con il terzo motivo, che prospetta la violazione della L. Fall., art. 5, si deduce che la Corte d’appello avrebbe dovuto lasciare inalterata la valutazione dell’attivo patrimoniale di (OMISSIS) S.r.l., senza tener conto delle “inammissibili ed apodittiche congetture” svolte dalla curatela.
6.1. La censura è inammissibile perchè riguarda il merito della valutazione dello stato di insolvenza e del relativo materiale probatorio, come non è consentito in sede di legittimità (Cass. 23437/2017, 7252/2014, 9760/2011).
7. Il quarto mezzo lamenta ancora la violazione della L. Fall., art. 5, sul presupposto che la verifica dell’insolvenza non doveva prescindere dalla valutazione della volontà e capacità dei soci (nella specie Kreare Impresa) di assicurare i mezzi necessari per estinguere le passività.
7.1. La doglianza va disattesa, poichè tale valutazione non è stata omessa dalla Corte d’appello, bensì da essa effettuata con esito negativo; in ogni caso, si tratta di questioni di merito riguardanti l’efficacia e l’idoneità dell’impegno assunto dal socio.
8. Segue il rigetto del ricorso, con condanna alle spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.000,00 per compensi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi liquidati in Euro 100,00 ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 28 giugno 2019.
Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2019