Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2094 del 21/11/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2094 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GRAMENDOLA FRANCESCO PAOLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
VALLONE CRISTIANO N. IL 12/04/1975
avverso la sentenza n. 288/2012 CORTE APPELLO di GENOVA, del
21/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO PAOLO
GRAMENDOLA;
Data Udienza: 21/11/2013
Osàerva in:
FATTO E DIRITTO
Vallone Cristiano ricorre per cassazione contro la sentenza indicata in
epigrafe, che ha confermato la condanna inflittagli dal giudice di
primo grado, per il reato ex art.73 DPR 309/90, e lamenta violazione di
legge e difetto di motivazione in riferimento alla valutazione della
prova, alla conferma del giudizio di colpevolezza e alla mancata
Osserva il collegio che il ricorso è inammissibile, non solo perché
generico, siccome ripetitivo dei motivi di appello, già valutati in
sede di merito, ma anche perché fondato su argomenti in fatto, e
manifestamente infondati, avendo i giudici del gravame dato
adeguatamente conto con puntuale e adeguato apparato argomentativo
della decisività delle prove raccolte, della sussistenza dell’ipotesi
criminose contestate, della esclusione della minima offensività della
condotta criminosa, indispensabile requisito per l’accesso al beneficio
ex art.73/5 cit., correttamente interpretando e applicando i principi,
più volte espressi dalla giurisprudenza di questa Corte, di guisa che
la motivazione non appare sindacabile in questa sede, soprattutto
quando il ricorrente tende, come nel caso in esame, a sollecitare un
non consentito riesame del merito attraverso la rilettura del materiale
probatorio.
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e al versamento alla cassa delle
ammende della somma, ritenuta di giustizia ai sensi dell’art.616 cpp,
di 1.000,00.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di 1.000,00 in favore della
cassa delle ammende.
Così deciso in Roma 21/11/2013
DE
applicazione della ipotesi attenuata.