Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8440 del 12/04/2011
Cassazione civile sez. III, 12/04/2011, (ud. 03/03/2011, dep. 12/04/2011), n.8440
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –
Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – rel. Consigliere –
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
AZIENDA AGRICOLA “SU MEDAU” S.S. (OMISSIS), in persona del legale
rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DARDANELLI 37,
presso lo studio dell’avvocato TRALDI STEFANO, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato CARTA GIANUARIO, giusta procura a
margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
FATA ASSICURAZIONI DANNI SPA (OMISSIS), in persona
dell’amministratore delegato, a seguito di scissione parziale del
ramo d’azienda danni di “FATA Fondo Assicurativo tra Agricoltori spa
di Assicurazioni e Riassicurazioni”, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 35, presso lo studio dell’avvocato
VINCENTI MARCO, che la rappresenta e difende, giusta procura speciale
in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 762/2009 del TRIBUNALE di CAGLIARI del
24/09/08, depositata il 04/03/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
03/03/2 011 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA VIVALDI;
udito l’Avvocato Vincenti Marco, difensore della controricorrente che
si riporta agli scritti;
e’ presente il P.G. in persona del Dott. IMMACOLATA ZENO che nulla
osserva.
Fatto
PREMESSO IN FATTO
E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“1. – Il tribunale di Cagliari, con sentenza del 4.3.2009, in riforma della sentenza impugnata, rigettava la domanda di risarcimento danni proposta dall’Azienda Agricola “Su Medau” s.s. sulla base di un contratto di assicurazione concluso con la FATA Assicurazioni spa.
L’Azienda Agricola ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza.
Resiste la FATA Assicurazioni spa.
Il ricorso e’ inammissibile per mancato rispetto del dettato di cui all’art. 366 bis c.p.c., applicabile nella specie, per essere stata la sentenza impugnata pubblicata anteriormente all’entrata in vigore della L. 18 giugno 2009, n. 69.
Ai ricorsi proposti contro sentenze pubblicate a partire dal 2.3.2006, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006, si applicano le disposizioni dettate nello stesso decreto al capo 1^.
Secondo l’art. 366-bis c.p.c. – introdotto dall’art. 6 del decreto – i motivi di ricorso debbono essere formulati, a pena di inammissibilita’, nel modo descritto e, in particolare, nei casi previsti dall’art. 360, nn. 1, 2, 3, 4, l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere con la formulazione di un quesito di diritto, mentre nel caso previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso, in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea giustificare la decisione.
Segnatamente, nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilita’, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione, la relativa censura deve contenere, un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilita’ (S.U. 1.10.2007 n. 20603; Cass. 18.7.2007 n. 16002). Nel caso in esame la formulazione dei motivi per cui e’ chiesta la cassazione della sentenza non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366 bis c.p.c. L’unico motivo, di vizio di motivazione – come sembra di interpretare la censura, posto che la ricorrente non ha neppure indicato con riferimento a quale dei motivi indicati dall’art. 360 c.p.c. ha inteso proporre il ricorso per cassazione – non contiene una specifica parte destinata alla chiara indicazione del fatto controverso ed all’illustrazione delle ragioni che rendono inidonea la motivazione (perche’ insufficiente, contraddittoria od omessa) a giustificare la decisione (S.U. 16.11.2007 n. 23730)”.
La relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti.
Non sono state presentate conclusioni scritte, ma la resistente e’ stata ascoltata in camera di consiglio.
La ricorrente ha anche presentato memoria.
Diritto
RITENUTO IN DIRITTO
A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio – esaminati i rilievi contenuti nella memoria che non contengono elementi tali da condurre a diversa conclusione rispetto a quella prospettata nella memoria – ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione stessa.
Conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico della ricorrente.
P.Q.M.
LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese che liquida in complessivi Euro 1.300,00, di cui Euro 1.100,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.
Cosi’ deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 3 marzo 2011.
Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2011