Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8453 del 12/04/2011
Cassazione civile sez. trib., 12/04/2011, (ud. 23/03/2011, dep. 12/04/2011), n.8453
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
DELCAR S.p.A., in persona del legale rappresentante, elettivamente
domiciliata in Roma, via Cosseria 5, presso l’avv. Romanelli Guido
Francesco, che lo rappresenta e difende, unitamente all’avv. Grazia
Pasotti, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, domiciliata in Roma,
via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che
la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Lombardia n. 32/24/08 del 21/4/08.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Considerato che il Consigliere relatore, nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato la relazione scritta prevista dall’art. 380 bis; nei termini che di seguito si trascrivono:
“La Delcar S.p.A., gia’ Concept Car s.r.l., propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che ha parzialmente accolto l’appello dell’Ufficio contro la pronuncia di primo grado, che aveva invece accolto integralmente il ricorso proposto dalla societa’ contro un avviso di accertamento per IVA, IRPEG e IRAP. L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.
Il ricorso contiene sei motivi. Puo’ essere trattato in camera di consiglio e dichiarato inammissibile, alla stregua delle considerazioni che seguono:
Con il primo motivo la ricorrente — premessa l’incompletezza del dispositivo rispetto al decisum — nel quesito di diritto chiede se l’evidente ed insanabile contrasto tra il dispositivo (…) e la motivazione della sentenza impugnata determina o meno la nullita’ della sentenza stessa.
Il mezzo e’ inammissibile per inidoneita’ del quesito di diritto, fondate – sul presupposto che nella specie sussista un insanabile contrasto tra dispositivo e motivazione, laddove nella specie si tratta piuttosto di accertare se tale insanabile contrasto sussiste o se piuttosto ricorra un’ipotesi in cui il dispositivo vada integrato con la motivazione (v. Cass. 15585/07).
Con il secondo motivo la ricorrente — nel quesito di diritto – chiede se l’inesistente o apparente motivazione contenuta nella sentenza impugnata, con riferimento alla domanda di annullamento dell’avviso di accertamento per erroneita’ del metodo induttivo adottato, costituisce o meno violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, nonche’ del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 sull’IVA. Anche il secondo motivo e’ inammissibile, in quanto il quesito di diritto e’ fondato sul presupposto certo che la motivazione sia inesistente o apparente.
Con il terzo motivo la ricorrente, che denuncia il vizio di violazione di legge, formula ancora inammissibilmente il quesito di diritto sul presupposto del palese contrasto tra dispositivo e motivazione.
Con il quarto motivo la societa’ si duole del fatto che la sentenza avrebbe indicato i maggiori ricavi da operazioni di officina in Euro 48.611,02, senza considerare che essa aveva spontaneamente dichiarato ricavi per tale voce in misura maggiore, con la conseguenza che i ricavi accertati non sarebbero imponibili.
Il quarto motivo e’ inammissibile ex art. 369 c.p.c., n. 4, non avendo la societa’ prodotto la dichiarazione (o l’avviso di accertamento) su cui il mezzo si fonda.
Con il quinto motivo la societa’ formula identica censura in riferimento al vizio di motivazione, lamentando il mancato esame da parte del giudice tributario dell’avviso di accertamento.
Anche il quinto motivo e’ inammissibile per le medesime ragioni esposte in riferimento al quarto motivo.
Con il sesto motivo la societa’ lamenta il vizio di motivazione, quanto al ritenuto omesso versamento dell’IVA relativamente a due cessioni intracomunitarie di vetture nuove, assumendo che dall’avviso di accertamento emergerebbe che l’Ufficio non fornisce alcuna prova di detta immatricolazione.
Anche il sesto motivo e’ inammissibile, per omessa produzione dell’avviso di accertamento.”;
che la societa’ ricorrente ha presentato una memoria;
che il collegio condivide, nella sostanza, la proposta del relatore, rilevando che i motivi quarto, quinto e sesto appaiono piuttosto inammissibili per difetto di autosufficienza, non essendo riprodotto il testo dell’avviso di accertamento;
che pertanto il ricorso va rigettato, con la condanna della societa’ ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 4.500,00, oltre spese prenotate a debito.
P.Q.M.
LA CORTE rigetta il ricorso e condanna la societa’ ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 4.500,00, oltre spese prenotate a debito.
Cosi’ deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione tributaria, il 23 marzo 2011.
Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2011