Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27087 del 23/10/2019
Cassazione civile sez. VI, 23/10/2019, (ud. 21/05/2019, dep. 23/10/2019), n.27087
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DORONZO Adriana – Presidente –
Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Consigliere –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –
Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 15030-2018 proposto da:
N.F., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DEI RE
DI ROMA 3, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI CARUSO, che lo
rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE;
– intimata –
contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in
persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA
dell’Istituto medesimo, rappresentata e difesa dagli avvocati ESTER
ADA VITA SCIPLINO, GIUSEPPE MATANO, EMANUELE DE ROSE, CARLA
D’ALOISIO, LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI;
– resistente –
avverso la sentenza n. 968/2017 del TRIBUNALE di CATANZARO,
depositata il 15/11/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 21/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARGHERITA
MARIA LEONE.
Fatto
RILEVATO
CHE:
Il Tribunale di Catanzaro con la sentenza n. 968/2017 aveva dichiarato inammissibile l’opposizione proposta da N.F. avverso il provvedimento di iscrizione ipotecaria notificatogli in data 8.1.2015, in conseguenza del mancato pagamento di cartelle esattoriali, alcune delle quali portanti crediti dell’Inps. In quella sede il ricorrente aveva rilevato l’omessa notifica delle cartelle sottese all’iscrizione e la intervenuta prescrizione dei crediti.
Il Tribunale rilevava che l’opposizione in questione integrava gli estremi di opposizione agli atti esecutivi, nella parte in cui era diretta a contestare la legittimità dell’iscrizione, ed era quindi assoggettata ai termini di proposizione di cui all’art. 617 c.p.c., ampiamente superati (notif. 8.1.2015-ricorso 7.3.2015). Il Tribunale rilevava altresì che, comunque, la richiesta di definizione agevolata presentata dal ricorrente, presente in atti, assumeva valore di rinuncia tacita alla prescrizione ai sensi dell’art. 2937 c.p.c., comma 3, a nulla rilevando l’eventuale successiva rinuncia alla definizione.
Avverso tale decisione aveva proposto ricorso il N. affidato ad un solo motivo.
L’Agenzia delle Entrate-Riscossione e l’Inps rimanevano intimati.
Veniva depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.
Diritto
CONSIDERATO
CHE:
1) Con unico motivo è denunciata la violazione o falsa applicazione dell’art. 491 c.p.c., del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, e dell’art. 617 c.p.c. ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Parte ricorrente lamenta la erronea qualificazione della domanda come opposizione agli atti esecutivi.
Il motivo risulta fondato.
Questa Corte ha in più occasioni chiarito che “In tema di sanzioni amministrative, non è autonomamente impugnabile con l’opposizione ad ordinanza-ingiunzione il provvedimento con il quale l’amministrazione finanziaria iscriva ipoteca su un immobile di proprietà dell’ingiunto, a meno che il ricorrente, formalmente impugnando l’avviso di iscrizione ipotecaria, intenda, in realtà, recuperare l’esercizio del mezzo di tutela offerto dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 23, vanificato dall’omissione delle notifiche del verbale di accertamento, dell’ordinanza-ingiunzione (ove emessa), della cartella esattoriale e dell’avviso di mora; nel caso in cui l’opponente contesti la legittimità dell’iscrizione ipotecaria per intervenuta caducazione del titolo esecutivo, ha l’onere di proporre opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., mentre, ove contesti la ritualità della notifica degli atti precedenti, ha l’onere di proporre opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c.” (Cass.n. 23891/2012).
Ha anche di recente soggiunto che “In materia di riscossione di contributi previdenziali, l’opposizione avverso l’avviso di mora con cui si faccia valere l’omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo (nella specie la prescrizione quinquennale del credito L. n. 335 del 1995, ex art. 3, commi 9 e 10), ha la funzione di recuperare l’impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell’avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi” (Cass. n. 28583/2018; Cass. n. 24506/2016; Cass. n. 15392/2015).
I principi richiamati in punto di qualificazione della domanda di opposizione al provvedimento di iscrizione ipotecaria che, come nel caso in esame, sottenda la impugnazione delle cartelle esattoriali, non sono stati correttamente applicati dal Tribunale di Catanzaro, allorchè ha ritenuto che l’opposizione in questione integrava gli estremi di opposizione agli atti esecutivi. La censura proposta dal ricorrente deve quindi essere accolta, cassata la sentenza e rinviata la causa al tribunale di Catanzaro, diverso Giudice, perchè faccia corretta applicazione degli enunciati principi anche provvedendo sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza e rinvia al Tribunale di Catanzaro, diverso Giudice, anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 21 maggio 2019.
Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2019