Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2073 del 21/11/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2073 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: ROTUNDO VINCENZO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MARCHI RICCARDO N. IL 20/08/1964
avverso la sentenza n. 2578/2012 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
20/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO
ROTUNDO;
Data Udienza: 21/11/2013
Camera di Consiglio: 21-11-13
r. g. n. 16476-13
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma il 21-11-13.
FATTO E DIRITTO
Marchi Riccardo impugna la sentenza indicata in epigrafe, deducend0 vizio di motivazione in
ordine al diniego delle attenuanti generiche.
Il ricorso è inammissibile in quanto con esso si denunciano violazioni di legge non dedotte con i
motivi di appello, con i quali si chiedeva unicamente la esclusione della contestata recidiva.
Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in relazione al
motivo dell’inammissibilità, si stima equo determinare in euro 1.000,00.