Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8206 del 11/04/2011

Cassazione civile sez. trib., 11/04/2011, (ud. 17/02/2011, dep. 11/04/2011), n.8206

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ALONZO Michele – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – rel. Consigliere –

Dott. COSENTINO Giuseppe Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope;

– ricorrenti –

contro

P.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 104/2003 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 03/07/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/02/2011 dal Consigliere Dott. MARIA GIOVANNA CONCETTA SAMBITO;

udito per il ricorrente l’Avvocato MADDALO, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A seguito di verifica effettuata dalla Guardia di Finanza nei confronti della Società Dasbo Carni S.n.c., che aveva evidenziato l’emissione di fatture inesistenti perchè relative ad operazioni fittizie, l’Ufficio Iva di Napoli emetteva due avvisi di rettifica e tre cartelle di pagamento nei confronti di P.A., che impugnava ciascuno di tali atti innanzi alla CTP di Napoli, che, riuniti i ricorsi, li accoglieva. Tale decisione veniva confermata, con sentenza n. 104/45/03, dalla CTR della Campania, che riteneva gli atti impositivi carenti di motivazione, dato che il p.v della Guardia di Finanza, richiamato nell’avviso di rettifica, non era stato portato a conoscenza del contribuente.

Per la cassazione di tale sentenza, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate hanno proposto ricorso sulla scorta di un motivo. Con memoria depositata il 23.11.2010, i ricorrenti hanno chiarito, in ossequio all’ordinanza di questa Corte del 7.1.2010, che la sentenza è stata depositata nell’anno 2003 e non 2002, come indicato, in base a refuso dattilografico nell’epigrafe del ricorso, ed hanno contestualmente depositato copia di un controricorso che è stato loro notificato dal contribuente, ma non è stato, da lui, depositato.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Rilevato, preliminarmente, che il ricorso è tempestivo, con riferimento della sospensione dei termini (dal 1 gennaio 2003 – 1 giugno 2004) disposta dalla L. n. 289 del 2002, art. 16, comma 6, dato che la sentenza è stata depositata il 3.7.2003, ed il ricorso è stato consegnato all’Ufficiale giudiziario, per la notifica a mezzo il servizio postale il 16.7.2005, occorre osservare che i ricorrenti non hanno provveduto a depositare l’avviso di ricevimento di detto plico indirizzato al P., sia presso il suo procuratore costituito che presso la sua residenza.

Tanto comporta l’inesistenza della notifica effettuata a mezzo del servizio postale, che non si esaurisce con la spedizione dell’atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario, e l’avviso di ricevimento, prescritto dall’art. 149 c.p.c. è il solo documento idoneo a provare l’intervenuta consegna, la data di essa, l’identità della persona a mani della quale è stata eseguita (cfr.

da ultimo, Cass. n. 13639/2010). In tal caso la sanatoria ricollegabile alla costituzione del resistente, “id est” al deposito del controricorso, si verifica non già “ex tunc” (cioè dal momento della prima notificazione) come dispone l’art. 291 c.p.c., per le notifiche solamente mille, ma con effetto “ex nunc”, cioè all’atto del detto deposito nella cancelleria della Corte e non vale, dunque, ad impedire la decadenza della impugnazione quando il termine sia già scaduto al momento del deposito medesimo (cfr. Cass. n. 1123/2009; n. 8377/2009).

Ora, posto che al momento (16.7.2005) di inizio dell’attività notificatoria, la sentenza d’appello era legalmente nota ai ricorrenti, ed era conseguentemente iniziato il decorso del termine breve (giorni sessanta) per impugnarla, fissato dall’art. 325 c.p.c., ne consegue che alla data del 23.11.2010, di deposito del controricorso, tale termine breve era spirato da tempo, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza.

L’impugnazione va, dunque, dichiarata inammissibile. Nulla sulle spese, non essendovi costituzione dell’intimato.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 11 aprile 2011

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