Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27132 del 23/10/2019
Cassazione civile sez. trib., 23/10/2019, (ud. 16/04/2019, dep. 23/10/2019), n.27132
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANZON Enrico – Presidente –
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. PERRINO Angel – Maria –
Dott. GRASSO Gianluca – Consigliere –
Dott. NOVIK Adet Toni – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 359/2013 R.G. proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,
domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
Contro
PubliKompass s.p.a., in persona del L.R. pro tempore, rappresentata e
difesa dagli avv.ti Guglielmo Maisto, Marco Cerrato e Pietro Piccone
Ferrarotti, con domicilio eletto presso lo studio in Roma, Piazza
d’Aracoeli, 1;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Lombardia, n. 162, depositata in data 23/12/2010, non notificata.
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 16 aprile
2019 dal Consigliere Adet Toni Novik.
Fatto
CONSIDERATO
che:
1. la CTR della Lombardia rigettava il gravame interposto dalla Agenzia delle entrate di Milano avverso la sentenza della CTP di Milano di accoglimento del ricorso di Publikompass S.p.A. contro l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) Iva 2002 per indebita detrazione di Iva, con conseguente maggiore imposta e sanzione;
2. avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione la agenzia affidato a un motivo, cui replica Publikompass con controricorso.
Diritto
RITENUTO
che:
3. con successiva memoria la società, ha depositato istanza, con la relativa documentazione, di sospensione del giudizio ai sensi del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, conv. con la L. 21 giugno 2017, n. 96, (GU 23 giugno 2017, n. 144), allegando di aver proposto adesione alla definizione agevolata del presente giudizio nei termini previsti dalla legge e chiedendo la sospensione della controversia;
4. con nota dat. 7 agosto 2018 la difesa erariale ha dato atto della regolare definizione della controversia da parte di Publikompass con il pagamento a tal fine previsto ed ha chiesto, a sua volta, di dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con compensazione delle spese;
5. va pertanto dichiarata cessata la materia del contendere sul rapporto tributario controverso (cfr., recentemente, Sez. 6, 3 ottobre 2018, n. 24083) con compensazione delle spese dell’intero giudizio tra le parti, trattandosi di definizione agevolata in pendenza di giudizio di legittimità (Sez. 5, 27 aprile 2018, n. 10198).
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere con compensazione delle spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 16 aprile 2019.
Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2019