Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3630 del 08/01/2014
Penale Sent. Sez. 2 Num. 3630 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: PRESTIPINO ANTONIO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FORTUNATI OLI VIERO N. IL 07/04/1948 parte offesa nel
procedimento
c/
MAISTO GIUSTINO N. IL 21/01/1965
avverso il decreto n. 3247/2012 GIP TRIBUNALE di TERNI, del
19/11/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO
PRESTIPINO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
Uditi difensor Avv.;
Data Udienza: 08/01/2014
In fatto e in diritto
Il Gip del Tribunale di Terni, con decreto del 19.11.2012, dispose de plano l’archiviazione del
procedimento penale nr. 35341/2012r.g.n.r. contro Maisto Giustino, indagato per il reato di
appropriazione indebita in danno di Fortunati Oliviero.
La persona offesa aveva proposto opposizione avverso la richiesta di archiviazione del Pm,
sollecitando tra l’altro alcune indagini suppletive.
Ha proposto ricorso per cassazione il difensore del Fortunati
deducendo la mancata
osservanza, nella specie, del procedimento camerale in contraddittorio previsto dagli artt. 408
e 409 c.p.p. Ha resistito al ricorso il difensore del Maisto, depositando memoria scritta.
Il ricorso è fondato.
Ed invero, nell’archiviare “de
plano” gli atti nonostante l’opposizione proposta dal
denunciante, ai sensi del secondo comma dell’art. 410 cod. proc. pen., il giudice delle indagini
preliminari deve motivare specificamente in ordine sia alla infondatezza della notizia di
reato che alle cause della inammissibilità’ (omessa indicazione dell’oggetto delle
investigazioni suppletive e\o dei relativi elementi di prova); in difetto, si produce una
violazione del contraddittorio che è, prima di tutto e in ogni caso, diritto all’ascolto
(Cassazione nr 16505 del 21/04/2006 De Bellis).
Nella specie, il provvedimento impugnato, che si caratterizza oltretutto per una inaccettabile
grossolanità sul piano formale, riassumendosi la “motivazione” in pochi incisi manoscritti
pressoché illeggibili, inseriti all’interno di un modulo prestampato, non dà in alcun modo conto
della ragioni dell’opposizione e dei motivi della sua inammissibilità; né può rimediare
all’assoluta mancanza di motivazione del provvedimento di archiviazione il tentativo di
“soccorso” del difensore dell’indagato.
Alla luce delle precedenti considerazioni il provvedimento impugnato deve essere annullato
senza rinvio, con la trasmissione degli atti al Tribunale di Terni.
P.Q.M.
annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di
Terni.
Così deciso
R ma, nella camera di consiglio, 1’8.1.2014.