Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8041 del 08/04/2011
Cassazione civile sez. un., 08/04/2011, (ud. 01/03/2011, dep. 08/04/2011), n.8041
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNTITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIA Paolo – Primo Presidente agg. –
Dott. ELEFANTE Antonino – Presidente di sezione –
Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –
Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –
Dott. FORTE Fabrizio – rel. Consigliere –
Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –
Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –
Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso iscritto al n. 23172 del Ruolo Generale degli affari
civili del 2010, proposto da:
B.J.S., elettivamente domiciliato in Roma alla Via
Pasquale Stanislao Mancini n. 2 presso l’avv. Ceschini Roberta, che
lo rappresenta e difende, per procura speciale consolare allegata al
ricorso.
– ricorrente –
contro
1) D.P.M., elettivamente domiciliata in Palermo alla
P.za V.E. Orlando n. 27, presso il suo difensore domiciliatario avv.
Filippo di Pasquale, nel procedimento di separazione giudiziale con
il ricorrente, iscritto al n. di R.G. 4875/09 del Tribunale di
Palermo.
2) PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PALERMO.
– intimati –
per il regolamento di giurisdizione nella causa di separazione in
corso tra il ricorrente e la D.P. dinanzi al Tribunale di
Palermo n. di R.G. 4875/09, ai sensi dell’art. 41 c.p.c.;
Letto il ricorso del 31 marzo 2009 con il quale D.P.M.
ha chiesto al Tribunale di Palermo la pronuncia della separazione
personale di lei dal marito B.J.S., con il quale
aveva contratto matrimonio il 31 maggio 2004 in Palermo e conviveva
in Londra dove i coniugi risiedevano ed era nato anche il figlio
B.G.F. il 17 novembre 2008, ponendo a base della
domanda l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza e
chiedendo l’affidamento del figlio di pochi mesi. Preso atto che il
B. nel costituirsi in giudizio, dopo avere dedotto di avere
presentato all’Autorità centrale inglese una istanza per il
rimpatrio del figlio minorenne ai sensi dell’art. 16 della
Convenzione dell’Aja sulla sottrazione internazionale di minori del 2
5 ottobre 1980 e aver chiesto, fino all’esito di tale procedura, la
sospensione del processo di separazione, ha eccepito il difetto di
giurisdizione del giudice italiano, in favore di quello inglese nel
processo di separazione, avendo i coniugi entrambi residenza abituale
in Londra.
Fatto
CONSIDERATO IN FATTO
Che il B. ha proposto ricorso notificato a mezzo posta il 3 novembre 2009 per il regolamento preventivo di giurisdizione nella indicata causa di merito, di cui il P.G. presso questa Corte ha chiesto l’accoglimento con la dichiarazione del difetto di giurisdizione del giudice italiano in favore di quello inglese, come peraltro confermato successivamente anche dal Regolamento U.E. n. 1259/2010 del Consiglio, del 10 dicembre 2010, inapplicabile ratione temporis.
Rilevato che questa Corte a sezioni unite, con ordinanza n. 24688 del 6 dicembre 2010, ha rinviato la causa a nuovo ruolo, per consentire al ricorrente di esibire l’avviso di ricevimento comprovante il perfezionamento della notifica a mezzo posta dell’atto introduttivo del presente regolamento di giurisdizione per i destinatari dell’atto e che non risultano ancora depositati in atti detti avvisi di ricevimento per provare la consegna del presente ricorso per regolamento alla D.P. e al P.M. presso il Tribunale di Palermo.
OSSERVA:
Il mancato deposito dell’avviso di ricevimento alla adunanza in camera di consiglio per la decisione sul regolamento comporta la mancata prova dell’esistenza stessa della notificazione a mezzo posta (S.U. 14 gennaio 2008 n. 627).
In quanto il rinvio a nuovo ruolo della causa disposto con la indicata ordinanza n. 24688/10 di queste sezioni unite, indipendentemente da una richiesta di parte, costituisce comunque rimessione in termini per il deposito dell’atto comprovante il perfezionamento della notificazione per i destinatari (Cass. 10 luglio 2009 n. 16292), l’avviso di ricevimento si sarebbe potuto depositare fino alla nuova adunanza in camera di consiglio fissata per il 3 marzo 2011, della quale è stato dato tempestivo avviso al difensore del ricorrente che non ha adempito a detto onere. Infatti in atti non si rinviene il richiamato avviso di ricevimento e lo stesso non risulta essere stato depositato senza giustificato motivo;
il ricorso deve quindi dichiararsi inammissibile, nulla disponendosi per le spese del procedimento incidentale, non essendosi la parte intimata difesa in questa sede.
P.Q.M.
La Corte a sezioni unite dichiara inammissibile il ricorso per regolamento.
Dispone, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52, comma 1 e 2, che siano omesse le generalità delle parti, in caso di divulgazione o diffusione del presente provvedimento.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione, il 1 marzo 2011.
Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2011