Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8091 del 08/04/2011
Cassazione civile sez. II, 08/04/2011, (ud. 15/02/2011, dep. 08/04/2011), n.8091
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –
Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –
Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –
Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
P.P. C.F. (OMISSIS), elettivamente
domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 14 A/4, presso lo studio
dell’avvocato PAFUNDI GABRIELE, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato CENTOLA GIUSEPPE;
– ricorrente –
contro
O.G. C.F. (OMISSIS), elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 7, presso lo studio
dell’avvocato PERONE MARIO, rappresentato e difeso dall’avvocato
CAPUTO EDUARDO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1726/2004 della CORTE D’APPELLO di MILANO,
depositata il 15/06/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
15/02/2011 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;
udito l’Avvocato Ioppoli Francesco con delega depositata in udienza
dell’Avv. Pafundi Gabriele difensore del ricorrente che ha chiesto
l’accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che ha concluso per il rigetto del
ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 11 aprile 2001 il tribunale di Como, sulla domanda proposta da P.P. contro O.G. con citazione 15.6.1992 per il rispetto delle distanze legali e sulla riconvenzionale del convenuto, ordinava la demolizione delle parti dell’edificio dell’attore realizzate in sopraelevazione a meno di 5 metri dal confine con condanna ai danni.
Proposto appello da P., resisteva O. e la Corte di appello di Milano, con sentenza 1726/04, rigettava il gravame, con condanna alle spese, pronunziando sulla regolarita’ della procura alle liti dell’ O. in primo grado e sulla natura di nuova costruzione della sopraelevazione, che violava le distanze minime anche in relazione al regolamento edilizio di (OMISSIS).
Ricorre P. con due motivi, resiste O..
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo si deducono violazione degli artt. 83, 99 e 125 c.p.c. illogicita’ ed intrinseca contraddittorieta’ della motivazione, per essersi i giudici di primo e secondo grado sottratti al preliminare compito di verificare la regolarita’ della costituzione delle parti, in particolare l’esistenza della procura ad litem asseritamente apposta in calce alla citazione notificata.
Col secondo motivo si lamentano violazione dell’art. 873 c.c., della L.R. Lombardia n. 26 del 1995, art. 2 e successive modifiche, vizi di motivazione e travisamento dei fatti, in ordine alla configurata esistenza di una sopraelevazione da considerarsi nuova costruzione mentre trattasi di mero ampliamento dimostrato dal fatto che il piano di calpestio della consistenza immobiliare era gia’ esistente. Si cita una lettera del sindaco del Comune e si afferma che i Giudici del merito non si sono accorti dell’errore metodologico in cui era incorso il ctu.
Le censure non meritano accoglimento, essendo meramente ripetitive di quelle proposte in appello, sulle quali la Corte territoriale, alle pagine otto, nove, dieci ed undici, ha dato puntuale risposta.
In particolare, sulla validita’ della procura, la Corte di appello, premesso che il fascicolo di primo grado inviato dal difensore al domiciliatario per la costituzione in appello, era stato oggetto di furto e ricostruito, ha dedotto che dai documenti prodotti in copia, a seguito della ricostruzione del fascicolo, risultava la procura dell’ O. sulla copia notificata della citazione, aggiungendo che il cancelliere, in primo grado, accettando il fascicolo non aveva proposto osservazioni e la sentenza del Tribunale dava atto della delega esistente in atti.
Sulla natura dell’opera realizzata dal P. e sulle distanze la Corte di appello ha condiviso la tesi del Tribunale secondo cui la sopraelevazione, anche se di dimensioni ridotte, costituisce una nuova costruzione, con la conseguente applicazione delle distanze legali (Cass. 8954/2000, 1474/99) ed ha richiamato il regolamento edilizio del Comune.
Le odierne censure, ipotizzando un travisamento dei fatti, denunziano un errore revocatorio, e, comunque, si traducono nella espressione di un mero dissenso rispetto ad una decisione corretta, logica e coerente, tentando un riesame del merito non consentito in questa sede, posto che nel giudizio di legittimita’ non si possono riproporre le censure del giudizio di appello ma individuare vizi specifici della sentenza impugnata, la cui adesione a quella di primo grado non viene formulata acriticamente ma attraverso attenta disamina del gravame e puntuale risposta allo stesso.
In definitiva il ricorso va rigettato, con la conseguente condanna alle spese.
P.Q.M.
LA CORTE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 1700,00, di cui 1500,00 per onorari, oltre accessori.
Così deciso in Roma, il 15 febbraio 2011.
Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2011