Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7979 del 07/04/2011
Cassazione civile sez. I, 07/04/2011, (ud. 02/02/2011, dep. 07/04/2011), n.7979
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PLENTEDA Donato – rel. Presidente –
Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –
Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –
Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 22339-2005 proposto da:
FERRIERE NORD S.P.A. (C.F. (OMISSIS)), in persona del procuratore
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA BUFALOTTA
174, presso l’avvocato BARLETTELLI PATRIZIA, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato BARRA NUNZIA, giusta procura in calce
al ricorso;
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO IMPRESA DICORATO S.P.A. (C.F. (OMISSIS)), in persona
del Curatore Avv. A.G., elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA LUCULLO 3, presso l’avvocato ADRAGNA NICOLA, rappresentato
e difeso dall’avvocato DE BENEDICTIS GIUSEPPE, giusta procura a
margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 228/2005 della CORTE D’APPELLO di BARI,
depositata il 15/03/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
02/02/2011 dal Presidente Dott. DONATO PLENTEDA;
udito, per la ricorrente, l’Avvocato BARLETTELLI PATRIZIA che ha
chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito, per il controricorrente, l’Avvocato ADRAGNA NICOLA, con
delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SORRENTINO Federico che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto 24 luglio 2003 la società Le Ferriere Nord spa propose appello nei confronti del fallimento della società Impresa Dicorato spa, avverso la sentenza del tribunale di Trani che aveva dichiarato la inefficacia, a norma dell’art. 67, comma 2, L. Fall., dei pagamenti eseguiti dalla fallita nell’anno precedente la dichiarazione di fallimento, avvenuta in data (OMISSIS), e la aveva condannata a restituire alla curatela fallimentare la somma di Euro 56.823,67 versata in pagamento di una fornitura di travi di acciaio. La appellata aveva resistito alla impugnazione che la Corte d’appello di Bari con sentenza 15 marzo 2005 ha respinto condannando la appellante alle spese processuali. Ha ritenuto la corte territoriale che la contestata scientia decoctionis in realtà fosse emersa, atteso l’evidente stato di insolvenza della società Dicorato la quale versava in una precaria situazione finanziaria tanto da avere sospeso i pagamenti degli stati di avanzamento dei lavori concessi in subappalto, mentre i cantieri in corso erano rimasti bloccati dalle manifestazione dei suoi dipendenti, senza considerare l’esistenza di diverse ipoteche iscritte sul beni della fallita, in (OMISSIS) per rilevanti importi, di numerose procedure esecutive mobiliari ed immobiliari, dei risultati negativi di bilancio degli ultimi esercizi sociali. Peraltro, ha aggiunto la corte di merito, alcune delle ricevute bancarie emesse non erano state onorate ed erano state pagate con assegno circolare, strumento non consueto e richiesto dalla creditrice in luogo degli ordinari assegni bancari.
Propone ricorso per cassazione con due motivi la società Le Ferriere Nord; resiste con controricorso il fallimento, che ha depositato memoria.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente denunzia violazione dell’art. 67, comma 2, L. Fall., e vizio di motivazione, in ordine alla conoscenza dell’accipiens dello stato di insolvenza dell’impresa fallita.
Contesta la affermazione della sentenza impugnata secondo cui vi sarebbero stati nella specie indizi gravi, precisi e concordanti che avevano evidenziato che lo stato di dissesto era perfettamente conosciuto e conoscibile con un minimo di avvedutezza, quantomeno nel settore commerciale di riferimento; tanto da risultare “arduo sostenere che la società Ferriere Nord, una spa, alla quale non può essere accreditata una particolare struttura organizzativa, non abbia potuto avere cognizione con una minima diligenza operativa dello stato di decozione della società” che avevo ordinato la fornitura, presupposta ai pagamenti stato che risultava da indizi plurimi, imponenti e convergenti.
Rileva di essersi limitata ad effettuare una semplice fornitura di merce prevedendo pagamenti a mezzo di tre ricevute bancarie, le prime delle quali erano tornate insolute ed erano state pagate con assegno, mentre la terza era stata regolarmente onorata; aggiunge che nessuna valenza assumono le ipoteche e le procedure esecutive, nonchè i bilanci del biennio precedente, in assenza di segni esteriori cui far riferimento.
Con il secondo mezzo si denunciano violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. e si chiede che il fallimento sia condannato alle spese processuali del doppio grado di merito e di cassazione.
Il ricorso è infondato.
Va rilevato che la sentenza impugnata ha premesso alle valutazioni compiute in ordine all’elemento controverso dell’azione esperita dalla curatela fallimentare, che il primo giudice aveva posto a fondamento della decisione di accoglimento della domanda, la esistenza di diverse ipoteche iscritte presso la Conservatoria dei registri immobiliari a garanzia di crediti di ingente valore in danno della società, di numerose procedure esecutive, per la maggior parte eseguite tra i mesi di aprile e luglio 1994, dei bilanci degli ultimi esercizi sociali, regolarmente pubblicati, con risultati negativi:
circostanze di fatto incontroverse, come teste rilevato, sebbene sottoposte a valutazione critica attraverso il rilievo che era mancato “qualsivoglia sintomo di difficoltà economiche”.
L’assunto non ha alcun pregio, giacchè la pacifica esistenza di ipoteche per rilevanti importi, di numerose esecuzioni, mobiliari e immobiliari, di risultanze negative dei bilanci per tutto il biennio precedente, apprezzate dai giudici di merito unitamente alle cessioni di credito effettuate nel periodo 1993 – 1995, a ridosso della dichiarazione di fallimento, e alla prova testimoniale assunta, richiamata dalla corte territoriale e non messa in contestazione dalla ricorrente, costituiscono elementi di rilevanza tale da sorreggere la motivazione censurata e da privare di fondamento la denunzia di violazione di legge, in ordine alla consapevolezza della insolvenza, attesa la portata e la pluralità degli elementi presuntivi posti a base dell’accertamento della scientia decoctionis avuto anche riguardo alla qualità di operatori economici dei soggetti e in particolare alla struttura organizzativa del fornitore, in grado di rilevare elementi di dissesto non vistosi della controparte, come ha evidenziato la condotta prudente posta in essere, dopo il mancato pagamento delle prime ricevute bancarie, con la richiesta di assegni circolari, mezzi sicuri di pagamento, in luogo di quelli bancari, e scarsamente praticati nei rapporti tra imprenditori.
Il secondo mezzo, in luogo di costituire un motivo di censura prospetta la conseguenza sul piano delle spese processuali dell’auspicato successo della impugnazione, il cui rigetto non può che comportare la condanna della ricorrente a sostenerne l’onere, in ragione di Euro 3.700,00, di cui 200,00 per esborsi e 3.500,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in Euro 3.700,00, di cui 200,00 per esborsi e 3.500,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 2 febbraio 2011.
Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2011