Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26648 del 18/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 18/10/2019, (ud. 30/05/2019, dep. 18/10/2019), n.26648

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1558-2018 proposto da:

A.M., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

FAUSTO ANTONUCCI;

– ricorrente –

contro

C.M., S.L., S.G., in proprio e

nella qualità di eredi di C.E., elettivamente

domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentati e difesi dall’avvocato VINCENZO DI LORENZO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 321/2017 del TRIBUNALE di CHIETI, depositata

il 15/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 30/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. VINCENTI

ENZO.

Fatto

RITENUTO

che, con ricorso affidato a quattro rubricati motivi, A.M. ha impugnato la sentenza del Tribunale di Chieti, in data 15 maggio 2017, che accoglieva il gravame avverso la decisione del Giudice di pace della medesima Città proposto da C.M., S.L. e S.G., rigettando l’opposizione a decreto ingiuntivo della medesima A., che condannava alla rifusione delle spese di lite;

che resistono con controricorso C.M., S.L. e S.G.;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, in prossimità della quale la parte ricorrente ha depositato istanza di ricusazione del relatore, che è stata dichiarata inammissibile con ordinanza n. 14859 del 30 maggio 2019, pubblicata prima della camera di consiglio relativa alla presente causa;

che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

preliminarmente, che è infondata l’eccezione di tardività dell’impugnazione per esser stato il ricorso notificato a mezzo PEC alle ore 22,05 del 18 dicembre 2017, ossia oltre le ore 21,00 dell’ultimo giorno utile, giacchè, a seguito della sentenza n. 75 del 2019 della Corte costituzionale, il D.L. n. 179 del 2012, art. 16-septies, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 221 del 2012, inserito dal D.L. n. 90 del 2014, art. 45-bis, comma 2, lett. b), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 114 del 2014, è stato dichiarato illegittimo (in “applicazione della regola generale di scindibilità soggettiva degli effetti della notificazione”) nella parte in cui prevede che la notifica eseguita con modalità telematiche la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24 si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anzichè al momento di generazione della predetta ricevuta;

che, con quattro motivi rubricati alle pp. 4 e 5 del ricorso, è dedotta: 1) “violazione delle norme sulla competenza ex art. 360 c.p.c., n. 2 (cfr. motivazioni)”; 2) violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3 (manifesta degli artt. 99,100,101,112,113,115 e 116 c.p.c.)”; 3) “nullità della sentenza e del procedimento ex art. 360 c.p.c., n. 4 (ut sopra)”; 4) “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 c.p.c., n. 5: Cassazione della sentenza penale di appello n. 3628/12 Corte di App. Pen. L’Aquila…”; “mancata riforma delle statuizioni civili della Sent. di 1^ n. 333/09 Trib. Pen. Mon. Ortona…”; “con cassazione con rinvio della sentenza di appello provata e confessata dalle stesse c/p nel corso del giudizio,…”;

che il ricorso è inammissibile per mancato rispetto dei requisiti imposti dall’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, in assenza di una esposizione comprensibile ed esauriente del complessivo svolgersi dei fatti (sostanziali e processuali) di causa, anche in relazione al nucleo essenziale del ragionamento decisorio su cui si fonda la sentenza impugnata (tra le tante, Cass. n. 1926/2015; Cass. n. 19060/2016, Cass. n. 13312/2018, Cass. n. 24340/2018), palesando, altresì (e al pari dell’esposizione che li precede), uno sviluppo argomentativo dei motivi (da p. 5 a p. 23 del ricorso) oltremodo confuso e di difficile comprensione nell’orientamento e portata delle censure, sviluppate in base ad una inestricabile commistione di elementi di fatto, riscontri di risultanze istruttorie, riproduzione di atti e documenti incorporati nel ricorso, argomentazioni delle parti e frammenti di motivazione della sentenza di primo grado, che non rendono affatto intelligibile il contenuto rilevante degli atti processuali su cui il ricorso si fonda (confusamente riportati per stralci decontestualizzati), senza neppure pienamente attingere (per quel che è dato comprendere in base alla sola rubricazione delle censure, che accennano a plurime critiche di carattere processuale) la ratio decidendi effettiva ed essenziale della sentenza impugnata, inerente soltanto ad un profilo eminentemente interpretativo della sentenza d’appello n. 3628/12;

che il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso;

condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-3 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 30 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2019

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