Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26416 del 17/10/2019
Cassazione civile sez. VI, 17/10/2019, (ud. 29/05/2019, dep. 17/10/2019), n.26416
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – rel. Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 4335-2018 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la
rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
C.G.A.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 4191/6/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della SICILIA, SEZIONE DISTACCATA di CATANIA, depositata
il 25/10/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 29/05/2019 dal Presidente Relatore Dott. MOCCI
MAURO.
Fatto
RILEVATO
che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia che aveva rigettato il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Ragusa. Quest’ultima aveva accolto l’impugnazione di C.G.A. contro il silenzio rifiuto dell’Ufficio su un’istanza di rimborso, per IRPEF relativa agli anni 1990-1992.
Diritto
CONSIDERATO
che il ricorso è affidato a due formali motivi;
che, col primo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, si invoca violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17 e della L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, nonchè della VI direttiva n. 77/388/CEE come interpretata dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee con sentenza del 17 luglio 2008 in causa C-132/06, dell’ordinanza della Sesta Sezione della Corte di Giustizia delle Comunità Europee del 15 luglio 2015 in causa C-82/14 nonchè della decisione (2015) 5549 final del 14 agosto 2015 della Commissione Europea, giacchè la CTR avrebbe dovuto tenere conto dell’incompatibilità con il diritto comunitario della L. n. 289 del 2002, artt. 8 e 9 e quindi dell’impossibilità del rimborso delle imposte per coloro che svolgano attività d’impresa;
che, col secondo, si assume la violazione e falsa applicazione della L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, giacchè la sentenza impugnata avrebbe illegittimamente esteso il beneficio del rimborso a soggetti privi del relativo diritto, in forza dello svolgimento di attività d’impresa;
che l’intimato non ha resistito;
che il primo motivo è fondato;
che, come rilevato nella sentenza impugnata, nella specie appare dirimente la qualifica di esercente un’attività d’impresa, giacchè in tema di agevolazioni tributarie in favore di vittime di calamità naturali, la L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, non è applicabile ai contribuenti che svolgano attività d’impresa, costituendo un aiuto di stato illegittimo, ai sensi dell’art. 108, par. 3, del TFUE (Sez. 5, n. 2208 del 25/01/2019; Sez. 6-5, n. 10450 del 02/05/2018);
che la sentenza impugnata – dopo aver enunciato i relativi principi di diritto – non ha però svolto alcun accertamento fattuale sulla predetta qualificazione, sicchè non è possibile capire se il C. avesse diritto o no al rimborso;
che il secondo motivo resta assorbito;
che, pertanto, in accoglimento del ricorso la sentenza va cassata ed il giudizio rinviato alla CTR Sicilia, in diversa composizione, affinchè si attenga agli enunciati principi e si pronunzi anche con riguardo alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Regionale della Sicilia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 29 maggio 2019.
Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2019