Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26138 del 16/10/2019
Cassazione civile sez. VI, 16/10/2019, (ud. 08/05/2019, dep. 16/10/2019), n.26138
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CURZIO Pietro – Presidente –
Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –
Dott. LEONE Maria Margherita – Consigliere –
Dott. SPENA Francesca – Consigliere –
Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 5427-2018 proposto da:
P.M.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI GRACCHI
91, presso lo studio dell’avvocato TORRISI GIUSEPPE, che la
rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE
DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati DI MEGLIO
ALESSANDRO, MASSA MANUELA, VALENTE NICOLA, CAPANNOLO EMANUELA, PULLI
CLEMENTINA;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 892/2017 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,
depositata il 03/08/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata dell’08/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. DE FELICE
ALFONSINA.
Fatto
RILEVATO
Che:
la Corte d’appello di Catania, a conferma della pronuncia del locale Tribunale, ha rigettato la domanda di P.M.R., la quale aveva domandato di accertare sussistente il grado di invalidità utile per l’ottenimento dei benefici previsti dalla L. n. 222 del 1984, e di condannare l’Inps ad erogare la relativa prestazione economica, rivalutata sui ratei già maturati;
la Corte territoriale ha, in particolare, rilevato la concordanza degli esiti delle due consulenze medico legali disposte nel secondo grado di giudizio, le quali avevano formulato un chiaro giudizio negativo in merito alla dimostrazione del carattere sufficientemente invalidante delle infermità riscontrate nell’appellante, tale da incidere sulla sua capacità lavorativa in misura idonea a fondare il diritto all’assegno richiesto;
la cassazione della sentenza è domandata da P.M.R. sulla base di due motivi; l’Inps resiste con tempestivo controricorso;
è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.
Diritto
CONSIDERATO
Che:
col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la ricorrente contesta “Violazione e falsa applicazione della L. n. 222 del 1984 artt. 1 e 2”;
la Corte territoriale, negando all’appellante la possibilità di essere sottoposta a visita medica alla presenza di un noto immunologo il quale, a suo avviso, sarebbe stato particolarmente titolato a spiegare la gravità della patologia rara da cui è affetta e le conseguenze di essa sulla sua capacità lavorativa, avrebbe omesso un idoneo accertamento delle condizioni sanitarie, così come prescritto dalla legge;
col secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, deduce “Violazione e falsa applicazione della L. n. 222 del 1984 artt. 1 e 2”; reiterando la critica prospettata con il primo motivo, la censura s’interroga sull’esistenza di margini di rigetto di una domanda di assegno d’invalidità da parte del giudice del merito, pur trovandosi il richiedente nella condizione di avere diritto ad ottenere la prestazione perchè in possesso dei requisiti di legge;
i motivi, da esaminarsi congiuntamente per connessione sono inammissibili;
secondo il consolidato orientamento di questa Corte in materia di prestazioni previdenziali derivanti da patologie relative allo stato di salute dell’assicurato, il difetto di motivazione, denunciabile in cassazione, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali secondo le predette nozioni non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura anzidetta costituisce mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico formale e si traduce, perciò, in un’inammissibile critica del convincimento del giudice (cfr. ex plurimis, Cass. n. 9988 del 2009, nonchè la più recente Cass. n. 24957 del 2017);
nel caso in esame, la sentenza gravata ha motivato in modo coerente e puntuale la soluzione adottata, e, quindi, entrambi i motivi di ricorso, così come formulati, ripropongono – inammissibilmente – una richiesta di riesame del merito del giudizio, che non può trovare accoglimento in sede di legittimità;
va, in conclusione, data attuazione al costante orientamento di questa Corte, che reputa “…inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito.” (Cass. n. 18721 del 2018; Cass. n. 8758 del 2017)
in definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile; le spese, come liquidate in dispositivo seguono la soccombenza;
in considerazione dell’esito del giudizio, si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità nei confronti del controricorrente, che liquida in Euro 200 per esborsi, Euro 2000 per compensi professionali, oltre a spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento ed accessori di legge;
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 8 maggio 2019.
Depositato in Cancelleria il 16 ottobre 2019