Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26069 del 15/10/2019
Cassazione civile sez. VI, 15/10/2019, (ud. 13/09/2019, dep. 15/10/2019), n.26069
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 36821-2018 proposto da:
S.I., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR
presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato
SCHERA LUCA;
– ricorrente –
contro
NIINISTERO DEGLI INTERNI;
– intimato –
avverso il decreto n. R.G. 9878/2018 del TRIBUNALE di TORINO,
depositato il 10/10/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 13/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. FALABELLA
MASSINIO.
Fatto
FATTI DI CAUSA
1. – E’ impugnato per cassazione il decreto del Tribunale di Torino del 10 ottobre 2018. La pronuncia è stata resa sulla domanda di protezione internazionale di I.S..
2. – Il ricorso per cassazione si fonda su di un motivo. Il Ministero dell’interno, intimato, non ha svolto difese.
Il Collegio ha autorizzato la redazione della presente ordinanza in forma semplificata.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. – L’istante deduce la manifesta illogicità e la carenza di motivazione del provvedimento impugnato. Lamenta che il Tribunale si sia “limitato a indicare quanto già deciso in primo grado senza considerare la situazione attuale del ricorrente sul:e.rritorio nazionale e l’evolversi dei conflitti armati che ad oggi piegano il paese di provenienza”; oppone che le valutazioni del Tribunale siano “infondate e di poco approfondimento”; rileva che il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), non postuli la rappresentazione coerente di un quadro individuale di esposizione diretta al pericolo per l’incolumità del richiedente; richiama, poi, la situazione del proprio paese di provenienza, facendo cenno a non meglio precisati attacchi ca parte di gruppi terroristici e ad altrettanto generici “episodi” che lo avrebbero interessato personalmente.
2. – Il ricorso è inammissibile, in quanto del rutto mancante dell’esposizione sommaria dei fatti di causa di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6. La carenza è radicale, al punto che il ricorso nemmeno spiega quali fossero le forme di protezione domandate in sede di merito, quale sia la regione da cui proviene il richiedente e quali siano gli eventi che l’atto di impugnazione tenta di evocare. Nel ricorso per cassazione è essenziale il requisito, prescritto dall’art. 366 c.p.c., n. 3, dell’esposizione sommaria dei fatti sostanziali e processuali della vicenda, da effettuarsi necessariamente in modo sintetico, con la conseguenza che la relativa mancanza determina l’inammissibilità del ricorso, essendo la suddetta esposizione funzionale alla comprensione dei motivi nonchè alla verifica dell’ammissibilità, pertinenza e fondatezza delle censure proposte (Cass. 24 aprile 2018, n. 10072).
3. – Nulla deve statuirsi in punto di spese processuali.
PQM
La Corte:
dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6a Sezione Civile, il 13 settembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2019