Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7923 del 06/04/2011
Cassazione civile sez. VI, 06/04/2011, (ud. 09/03/2011, dep. 06/04/2011), n.7923
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. MERONE Antonio – Consigliere –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
S.G., elettivamente domiciliato in Roma, via Alesando
Farnese n. 7, presso lo studio degli avv.ti Berliri Claudio e
Alessandro Cogliati Dezza, che lo rappresentano e difendono;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore;
– intimata –
per la correzione della sentenza Corte di Cassazione 15.2.2010 n.
3519;
Letta la relazione scritta redatta dal consigliere relatore dott.
Aurelio Cappabianca;
constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis
c.p.c., comma 3.
Fatto
FATTO E DIRITTO
considerato:
che i denunciati errori materiali – a) imposizione, in dispositivo, della condanna al pagamento delle spese di causa a carico del contribuente anzichè a carico della soccombente Agenzia, b) indicazione, a pag. 2, terz’ultima riga, dell’Agenzia anzichè del contribuente quale soggetto appellante – emergono evidenti dal complessivo tenore della motivazione della sentenza e, quanto al primo errore, anche dal fatto che la il contribuente risulta parte integralmente vittoriosa;
ritenuto:
– che la proposta istanza di correzione materiale va, pertanto, accolta.
P.Q.M.
visto l’art. 391 bis c.p.c.;
dispone la correzione della sentenza 15.2.2010 n. 3519, nel senso che la condanna alla spese di causa deve intendersi posta a carico dell’Agenzia soccombente anzichè del contribuente quale soggetto appellante e che, a pag. 2, terz’ultima riga, alle parole “all’appello dell’Agenzia” devono intendersi sostituite le parole “all’appello del contribuente”;
manda alla cancelleria per l’annotazione sull’originale della sentenza e per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 9 marzo 2011.
Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2011