Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25777 del 14/10/2019

Cassazione civile sez. III, 14/10/2019, (ud. 09/07/2019, dep. 14/10/2019), n.25777

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2026-2018 proposto da:

D.G.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

GRACCHI 123, presso lo studio dell’avvocato RAIMONDO DETTORI,

rappresentata e difesa dagli avvocati PIETRO ANGELO GIUA, ALESSANDRO

GUIDO DEMARTIS;

– ricorrente –

contro

RUSTICO TREND SRL, in concordato preventivo e liquidazione

volontaria, in persona del suo legale rappresentante, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA FLAUTO 12, presso lo studio dell’avvocato

CLAUDIO POMPEI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

PAOLO DE CESARI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 328/2017 della CORTE D’APPELLO SEZ. DIST. di

SASSARI, depositata il 01/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/07/2019 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La società Rustico Trend srl, in concordato preventivo, ha ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti di C.A.S., per la somma di 90548,75 Euro, diventato definitivo per mancata opposizione.

Il decreto ingiuntivo è stato riconosciuto sulla base di assegni emessi dal C., quando non era più legale rappresentante di una sua società (la Brico System srl), a beneficio della creditrice.

Tuttavia, dopo l’emissione di tali assegni, il C., unitamente alla moglie, odierna ricorrente, D.G.M., ha provveduto alla divisione del patrimonio in comune ed ha successivamente costituito una società, la Magnolia srl, nella quale ha conferito i beni derivanti dalla divisione anzidetta.

La Rustico Trend, creditrice del C., ha dunque proposto azione revocatoria per far dichiarare inefficace nei suoi confronti sia l’atto di divisione che l’atto di successivo conferimento dei beni nella società Magnolia srl.

Il Giudice di primo grado ha rigettato la domanda assumendo che debitore della società non era il C. (nei cui confronti si agiva per la revocatoria) ma era la di lui società Brico System srl.

Su appello della Rustico Trend srl questa decisione veniva riformata.

La corte di appello osservava che il decreto ingiuntivo era concesso nei confronti del convenuto in proprio, e cosi dichiarava inefficace gli atti di disposizione volti a conferire i beni in società sottraendoli alla garanzia patrimoniale.

Ricorre la sola moglie del debitore a suo tempo ingiunto, ossia la D.M.G., con due motivi.

V’è costituzione della società Rustico Trend srl con controricorso, che chiede la liquidazione dei danni da lite temeraria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- La ratio della decisione impugnata, limitatamene all’ambito in cui è qui tale, è nel fatto di ritenere legittimato passivamente il C., sulla base del fatto che il titolo ingiuntivo è stato ottenuto nei suoi confronti.

2.- Con il primo motivo la ricorrente lamenta violazione di legge, ed in particolare degli artt. 643 e 137 c.p.c. e art. 2462 c.c..

Secondo lei, la corte di merito ha ritenuto esistente il credito, e conseguentemente ha deciso per la revocatoria dell’atto di disposizione, ma senza tenere conto del fatto che il decreto ingiuntivo, che costituiva per l’appunto, titolo del credito, non era mai stato notificato.

Il motivo è del tutto inammissibile, per ragioni diverse.

Intanto a far valere l’omessa notifica di un decreto ingiuntivo verso C. è la moglie, che non ha ovviamente interesse a farlo.

In secondo luogo, la ricorrente non dimostra di aver posto la questione in appello, condizione indispensabile per potersi lamentare del fatto che quella questione non è stata esaminata o è stata male esaminata dai giudici di secondo grado.

Ed anzi, parrebbe dalla lettura della sentenza che la questione è posta per la prima volta in questa sede.

Ciò senza tacere del fatto che le questioni attinenti alla regolare notifica del decreto ingiuntivo vanno fatte valere (dal soggetto ingiunto, e non da altri), in sede di opposizione al decreto, eventualmente tardiva se il difetto di notifica ne ha comportato conoscenza successiva.

2.1.- Con il secondo motivo la ricorrente fa valere una non meglio precisata violazione dell'”autonomia patrimoniale”, senza indicazione delle norme di legge nello specifico violate.

La sua tesi è che chi ha emesso il decreto ingiuntivo non ha considerato che il C. aveva emesso gli assegni in qualità di rappresentante della società, e non in proprio, e che, stante l’autonomia patrimoniale della società, era quest’ultima a dover essere ingiunta, e non il rappresentante legale.

Anche questo motivo è del tutto inammissibile.

Il decreto ingiuntivo è stato emesso nei confronti del C., e questo dato è incontestabile nel giudizio avente ad oggetto la revocatoria, per di più in sede di legittimità.

Ove vi fosse un errore nel ritenere debitore in proprio il C., anzichè la società per cui ha agito, tale errore va fatto (o andava fatto) valere con l’opposizione a decreto ingiuntivo.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna alle spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese nella misura di 5200,00 Euro, oltre 200,00 Euro di spese generali. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del doppio del contributo unificato.

Così deciso in Roma, il 9 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2019

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